Quali sono le modificazioni alle aliquote dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi introdotte dal Decreto-Legge 58/1986?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 58/1986 interviene sulle aliquote dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine applicabili a vari prodotti petroliferi, aumentandole con effetto dal 5 marzo 1986 e con ulteriori incrementi dal 14 marzo 1986. La norma riguarda principalmente i produttori e i distributori di carburanti e oli minerali, nonché i turisti stranieri che acquistano benzina agevolata. Gli aumenti si applicano a benzine speciali, benzina comune, petrolio, jet fuel destinato alla difesa, petrolio lampante per riscaldamento domestico e oli combustibili, con aliquote differenziate a seconda della destinazione d'uso e della categoria merceologica. Per le aziende del settore petrolifero e della distribuzione carburanti, questa normativa comporta un aumento dei costi fiscali gravanti sui prodotti, con ripercussioni sulla determinazione dei prezzi al consumo e sulla gestione della marginalità commerciale.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 5 marzo 1986, n. 58
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 58/1986
# DECRETO-LEGGE 5 marzo 1986, n. 58
## Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni
prodotti petroliferi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni; Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32 , concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni; Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1986; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverse da quello lampante sono aumentate da L. 74.277 a L. 75.809 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi. ((Dal 14 marzo 1986 si applica l'ulteriore aumento a L. 77.053 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi)) . 2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è aumentata da L. 53.808 a L. 55.340 per ettolitro alla temperatura di 15° centigradi. ((Dal 14 marzo 1986 si applica l'ulteriore aumento a L. 56.584 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi)) . 3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, per il prodotto denominate "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 7.427,70 a L. 7.580,90 per ettolitro alla temperatura di 15° centigradi, relativamente al quantitative eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali e dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina. ((Dal 14 marzo 1986 si applica l'ulteriore aumento a L. 7.705,30 per ettolitro, alla medesima temperatura e relativamente alla stessa eccedenza)) . (( 3-bis. Le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3), ed F), punto 1), della predetta tabella B, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 11.250 a L. 14.433 e da L. 12.906 a L. 16.089 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi. 3-ter. Le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d) della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da L. 4.614 a L. 5.567, da L. 5.337 a L. 6.480 e da L. 14.733 a L. 18.355 per quintale))
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Il Decreto-Legge 58/1986 disciplina l'imposta di fabbricazione su oli minerali e prodotti petroliferi, modificando le aliquote previste dalla legge 19 marzo 1973, n. 32 e dal decreto-legge 1939, n. 334. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare questa normativa per la corretta applicazione delle imposte indirette, della sovrimposta di confine, delle aliquote agevolate per specifiche destinazioni d'uso e della tassazione differenziata per carburanti, jet fuel e oli combustibili.
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