Legge Imposte Indirette

Legge 43/1985

Modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

Pubblicato: 01/03/1985 In vigore dal: 01/03/1985 Documento ufficiale

Quali sono le aliquote dell'imposta di fabbricazione stabilite dal Decreto-Legge 43/1985 per i prodotti petroliferi?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 43/1985 modifica le aliquote dell'imposta di fabbricazione su specifici prodotti petroliferi, introducendo nuove misure fiscali con effetto immediato. La norma si applica alle benzine speciali (esclusa l'acqua ragia minerale), alla benzina, al petrolio diverso da quello lampante e ai gas di petrolio liquefatto per autotrazione, stabilendo un'imposta ordinaria di L. 65.693 per ettolitro per i primi tre prodotti e L. 26.220 per quintale per il GPL. Per i turisti stranieri e gli italiani residenti all'estero che acquistano benzina, è prevista un'aliquota agevolata di L. 45.224 per ettolitro, al fine di incentivare i consumi turistici. Inoltre, il decreto introduce un regime speciale per il "Jet Fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, con un'aliquota ridotta di L. 6.569,30 per ettolitro per i quantitativi eccedenti il contingente annuo di 18.000 tonnellate. Queste modifiche rappresentano interventi di politica fiscale su materie energetiche strategiche, rilevanti per le aziende operanti nel settore petrolifero e per i commercialisti che gestiscono la fiscalità di imprese di distribuzione carburanti.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 1 marzo 1985, n. 43

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 43/1985 # DECRETO-LEGGE 1 marzo 1985, n. 43 ## Modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni; Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32 , concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni; Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare la imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 1985; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono stabilite nella misura di L. 65.693 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, e l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatto per autotrazione sono stabilite nella misura di L. 26.220 per quintale. 2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è stabilita in L. 45.224 per ettolitro, alla temperatura di 15° C. 3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, è stabilita in L. 6.569,30 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

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Il Decreto-Legge 43/1985 disciplina l'imposta di fabbricazione su prodotti petroliferi, interessando benzine, petrolio, GPL e carburanti per aviazione, con particolare attenzione alle aliquote ordinarie e agevolate. Consulenti fiscali e aziende del settore energetico devono considerare le sovrimposte di confine, i contingenti annuali e i regimi speciali per turisti e difesa. La normativa è rilevante per la determinazione dei costi di approvvigionamento e della tassazione indiretta nel comparto dei carburanti.

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