Legge Imposte Indirette

Legge 420/1943

Modificazioni al R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, sul lotto pubblico. (043U0420)

Pubblicato: 08/06/1943 In vigore dal: 24/05/1943 Documento ufficiale

Quali sono i limiti massimi di posta per il gioco del lotto e come vengono gestite le vincite in caso di eccedenza secondo la Legge 420/1943?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 420/1943 modifica la disciplina del lotto pubblico italiano, stabilendo limiti massimi alle poste accettabili per le giocate di estratto determinato. In particolare, per ogni sortita, il totale delle poste su ciascuno dei 90 numeri non può superare 200.000 lire per l'intero Regno. Questo limite rappresenta un controllo del rischio finanziario dello Stato sulla gestione del gioco pubblico. La norma prevede che il massimo di posta accettabile per ogni singolo numero corrisponda al quintuplo della somma complessiva, creando così una proporzione tra il limite generale e quello individuale. La ripartizione di questa somma tra le diverse Intendenze di finanza è affidata a decreto ministeriale, mentre la distribuzione tra le ricevitorie provinciali spetta all'Intendente locale secondo le modalità regolamentari. Aspetto cruciale per la gestione amministrativa: qualora vengano accettate poste in eccedenza rispetto ai limiti stabiliti, le vincite risultanti vengono proporzionalmente ridotte al valore massimo di posta complessiva accettabile nella provincia per quel numero vincente, garantendo così il rispetto dei tetti di spesa previsti.

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Riferimento normativo

LEGGE 24 maggio 1943, n. 420

Testo normativo

LEGGE n. 420/1943 # LEGGE 24 maggio 1943, n. 420 ## Modificazioni al R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, sul lotto pubblico. (043U0420) Art. 1 L'art. 6 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939 XVII, n. 973, è sostituito dal seguente: « Le poste delle giuocate di estratto determinato sopra ciascuno dei 90 numeri per ciascuna sortita non possono oltrepassare nel loro insieme la somma di L. 200.000 per tutto il Regno. « Il massimo della posta che può essere accettata per ogni numero deve corrispondere al quintuplo della somma predetta. «Il riparto di detta somma fra le Intendenze di finanza sarà stabilito con decreto del Ministro per le finanze, quello fra le ricevitorie della provincia dall'Intendente di finanza nei modi indicati dal regolamento. «Le vincite che si siano verificate sulla sorte di estratto per poste accettate in eccedenza al limite suindicato sono proporzionalmente ridotte a quelle corrispondenti alla massima posta complessiva accettabile nella provincia sul numero vincente».

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La Legge 420/1943 disciplina il lotto pubblico italiano attraverso limiti di posta, gestione del rischio finanziario dello Stato e controlli amministrativi. Intendenze di finanza, ricevitorie provinciali e decreto ministeriale sono gli strumenti attraverso cui si implementa la ripartizione delle poste e la riduzione proporzionale delle vincite in caso di eccedenza.

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