Modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari, nonche' istituzione di una addizionale straordinaria all'imposta sul valore aggiunto e variazione della misura di taluni versamenti di acconto ai fini delle imposte sui redditi.
Quali sono le modifiche apportate dal Decreto-Legge 391/1987 alle imposte sui gas di petrolio liquefatti e alle imposte indirette?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 391/1987 interviene su più fronti fiscali, con particolare focus sull'aumento dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti (GPL) utilizzati come combustibile e carburante per autotrazione. L'articolo 1 prevede un significativo incremento di queste imposte: l'imposta di fabbricazione passa da 2.000 a 9.000 lire per 100 chilogrammi, mentre la sovrimposta di confine aumenta da 26.220 a 28.500 lire per la medesima unità di misura. Il decreto affronta anche altre tasse e imposte indirette sugli affari, introducendo una addizionale straordinaria all'IVA e modificando i versamenti di acconto per le imposte sui redditi. Si tratta di un provvedimento d'urgenza emanato dal Presidente della Repubblica sulla base della straordinaria necessità di intervenire sulla fiscalità energetica e indiretta, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 24 settembre 1987.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 24 settembre 1987, n. 391
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 391/1987
# DECRETO-LEGGE 24 settembre 1987, n. 391
## Modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio
liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari,
nonche' istituzione di una addizionale straordinaria all'imposta sul
valore aggiunto e variazione della misura di taluni versamenti di
acconto ai fini delle imposte sui redditi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni recanti modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari, nonchè istituzione di una addizionale straordinaria all'imposta sul valore aggiunto e variazione della misura di taluni versamenti di acconto ai fini delle imposte sui redditi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1987; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come combustibile e come carburanti nell'autotrazione sono aumentate, rispettivamente, da L. 2.000 a L. 9.000 e da L. 26.220 a (( L. 28.500 )) per 100 chilogrammi.
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Il Decreto-Legge 391/1987 è fondamentale per chi opera nel settore energetico e dei carburanti, in quanto disciplina l'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti, la sovrimposta di confine e le imposte indirette sugli affari. Commercialisti e aziende che commercializzano GPL devono considerare questa normativa per il calcolo dei costi di approvvigionamento, la determinazione dei prezzi di vendita e la corretta applicazione dell'addizionale straordinaria all'IVA. Il provvedimento rappresenta un intervento straordinario sulla fiscalità indiretta e sui versamenti di acconto delle imposte sui redditi.
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