Legge Imposte Indirette

Legge 383/1987

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

Pubblicato: 19/09/1987 In vigore dal: 19/09/1987 Documento ufficiale

Quali modifiche apporta il decreto-legge 383/1987 alle aliquote dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi?

Spiegato da FiscoAI
Il decreto-legge 383/1987, emanato il 19 settembre 1987, modifica le aliquote dell'imposta di fabbricazione e delle relative sovrimposte di confine su specifici prodotti petroliferi. La normativa si applica a benzine speciali, benzina, petrolio, carburanti per aviazione (Jet Fuel JP/4) e oli combustibili, aumentando gli importi dovuti per ettolitro o per cento chilogrammi a seconda del prodotto. Le modifiche riguardano sia le aliquote ordinarie che quelle agevolate, con incrementi che variano a seconda della categoria merceologica: ad esempio, le benzine passano da 85.862 a 86.619 lire per ettolitro, mentre il Jet Fuel destinato alla difesa passa da 8.586,20 a 8.661,90 lire per ettolitro (per quantitativi eccedenti il contingente annuo di 18.000 tonnellate). Per le aziende operanti nel settore petrolifero, nella distribuzione di carburanti e negli oli combustibili, queste modifiche comportano un aumento dei costi fiscali e richiedono l'aggiornamento dei prezzi di vendita e della contabilità tributaria a partire dalla data di entrata in vigore.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 19 settembre 1987, n. 383

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 383/1987 # DECRETO-LEGGE 19 settembre 1987, n. 383 ## Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni; Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32 , concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni; Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1987; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. A decorrere dal 19 settembre 1987: a) l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 85.862 a L. 86.619 per ettolitro, alla temperatura di 15 gradi centigradi; b) l'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 8.586,20 a L. 8.661,90 per ettolitro, alla temperatura di 15 gradi centigradi, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina; c) l'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera F), punto 1), della predetta tabella B per gli oli da gas da usare come combustibili, è aumentata da lire 29.016 a L. 29.796 per ettolitro, alla temperatura di 15 gradi centigradi; d) le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da L. 9.437 a L. 9.671, da L. 11.125 a L. 11.405 e da L. 33.062 a L. 33.950 per cento chilogrammi.

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Il decreto-legge 383/1987 è il riferimento normativo per le modifiche alle aliquote dell'imposta di fabbricazione su prodotti petroliferi, benzine, oli combustibili e carburanti per aviazione. Commercialisti e aziende del settore energetico lo consultano per comprendere le sovrimposte di confine, i contingenti agevolati e l'applicazione delle aliquote ridotte su oli da gas e combustibili speciali.

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