Legge Imposte Indirette

Legge 373/1984

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

Pubblicato: 25/07/1984 In vigore dal: 25/07/1984 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche alle aliquote dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi introdotte dal Decreto-Legge 373/1984?

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Il Decreto-Legge 373/1984 interviene sul regime fiscale di specifici prodotti petroliferi, aumentando le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine. In particolare, riguarda tre categorie di prodotti: il petrolio lampante per illuminazione e riscaldamento domestico (aumentato da 9.177 a 10.000 lire per ettolitro), gli oli da gas combustibili (da 10.765 a 11.635 lire per ettolitro) e gli oli combustibili di varie densità (con aumenti differenziati da 3.298 a 13.242 lire per quintale a seconda della tipologia). La norma si applica ai prodotti estratti da raffinerie, depositi doganali e importati, interessando principalmente i gestori di depositi di oli minerali per uso commerciale e le stazioni di servizio. Un aspetto rilevante è che gli aumenti si applicano anche alle giacenze già in possesso degli operatori al momento dell'entrata in vigore del decreto, purché superiori a determinate soglie (30 quintali per i depositi, 40 ettolitri per le stazioni di servizio), creando effetti retroattivi significativi. I maggiori introiti derivanti da questi aumenti sono destinati al bilancio dello Stato.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 25 luglio 1984, n. 373

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 373/1984 # DECRETO-LEGGE 25 luglio 1984, n. 373 ## Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni; Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32 , concernente modifiche alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1984; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1 (1) Le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3, ed F), punto 1, della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, rispettivamente, per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 9.177 a L. 10.000 e da L. 10.765 a L. 11.635 per ettolitro, alla temperatura di 15° C. (2) Le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b, 1-c ed 1-d, della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da L. 3.298 a L. 3.558, da L. 3.937 a L. 4.250 e da L. 12.252 a L. 13.242 per quintale. (3) Gli aumenti di aliquote stabiliti nei precedenti commi si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a trenta quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale, e in quantità superiore a quaranta ettolitri, dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti. (4) Si applicano le disposizioni dell' articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213 e del successivo articolo 10, sostituito con l' articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777 . (5) I maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti sono riservati al bilancio dello Stato.

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Il Decreto-Legge 373/1984 è il riferimento normativo per le modifiche alle aliquote dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, interessando commercialisti e operatori del settore energetico che devono gestire imposte di fabbricazione, sovrimposte di confine e giacenze di oli minerali. La normativa è rilevante per chi opera in depositi doganali, stazioni di servizio e impianti di distribuzione di carburanti, in relazione al calcolo delle imposte indirette e agli obblighi di versamento.

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