Modifica delle aliquote di imposta sui gas di petrolio liquefatti e
sul gas metano per uso autotrazione, nonche' istituzione di una tassa
speciale per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto
promiscuo di persone e cose alimentati con gas di petrolio liquefatti
o con gas metano e altre disposizioni fiscali.
Quali sono le aliquote di imposta sui gas di petrolio liquefatti e sul gas metano per autotrazione stabilite dalla Legge 362/1984?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 362/1984 modifica le aliquote delle imposte di fabbricazione sui carburanti gassosi utilizzati per l'autotrazione. In particolare, stabilisce che l'imposta sui gas di petrolio liquefatti (GPL) per autotrazione sia fissata a 24.612 lire al quintale, mentre l'imposta erariale di consumo sul gas metano usato come carburante sia di 30 lire per metro cubo (misurato a 15°C e pressione normale). Queste aliquote si applicano sia all'imposta principale che alla corrispondente sovrimposta di confine. La norma rappresenta un intervento di politica fiscale volto a regolamentare il settore dei carburanti alternativi, incentivando l'utilizzo di combustibili gassosi meno inquinanti rispetto ai tradizionali carburanti liquidi. Le riduzioni di aliquote hanno effetto dal 1° gennaio 1985, rappresentando un beneficio fiscale per i gestori di flotte e i privati che utilizzavano veicoli alimentati a GPL o metano. La legge introduce anche una tassa speciale per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo alimentati con questi carburanti.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 21 luglio 1984, n. 362
Testo normativo
LEGGE n. 362/1984
# LEGGE 21 luglio 1984, n. 362
## Modifica delle aliquote di imposta sui gas di petrolio liquefatti e
sul gas metano per uso autotrazione, nonche' istituzione di una tassa
speciale per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto
promiscuo di persone e cose alimentati con gas di petrolio liquefatti
o con gas metano e altre disposizioni fiscali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono ((...)) stabilite in lire 24.612 al quintale. L'imposta erariale di consumo sul gas metano usato come carburante nell'autotrazione e la corrispondente sovrimposta di confine sono stabilite nella misura di lire 30 per metro cubo di prodotto alla temperatura di 15° centigradi ed a pressione normale. Le riduzioni di aliquote di cui ai commi precedenti hanno effetto dal 1 gennaio 1985.
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La Legge 362/1984 disciplina le imposte di fabbricazione e le sovrimposte di confine su GPL e gas metano per autotrazione, rappresentando un riferimento normativo per chi opera nel settore dei carburanti alternativi e della fiscalità energetica. Commercialisti e consulenti fiscali la consultano per questioni relative alla tassazione dei carburanti gassosi, alle aliquote di accisa e alle agevolazioni fiscali per i veicoli ecologici.
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