Legge Imposte Indirette

Legge 326/1987

Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuita' della riscossione delle imposte dirette e dell'attivita' di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonche' norme per il differimento di termini in materia tributaria.

Pubblicato: 04/08/1987 In vigore dal: 04/08/1987 Documento ufficiale

Quali sono le aliquote dell'imposta sugli spettacoli stabilite dal Decreto-Legge 326/1987 per i settori sportivo e cinematografico?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 326/1987 ha rivisto le aliquote dell'imposta sugli spettacoli applicabili a specifici settori. Per gli spettacoli sportivi, l'aliquota è fissata al 4% sui corrispettivi netti, indipendentemente dalla presenza di scommesse, con aggiunta dell'IVA al 9%. Per gli spettacoli cinematografici, l'aliquota è stabilita all'8% dei corrispettivi netti. La norma si applica a organizzatori e gestori di eventi sportivi e cinematografici, incidendo direttamente sulla determinazione del prezzo finale al pubblico.

Il decreto ha inoltre unificato le aliquote per altri spettacoli (numero 3 della tariffa) all'8% a partire dal 1° luglio 1988, mentre per gli spettacoli di numero 4 ha fissato il 4%. Queste aliquote erano originariamente previste fino al 30 giugno 1989, ma sono state successivamente prorogate al 31 dicembre 1989 mediante il Decreto-Legge 245/1989. La norma rappresenta un intervento urgente per garantire continuità nella riscossione delle imposte dirette e nell'attività degli uffici finanziari.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 4 agosto 1987, n. 326

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 326/1987 # DECRETO-LEGGE 4 agosto 1987, n. 326 ## Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuita' della riscossione delle imposte dirette e dell'attivita' di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonche' norme per il differimento di termini in materia tributaria. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonchè norme per il differimento di termini in materia tributaria; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1987; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e degli affari esteri; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. Il numero 2 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , è sostituito dal seguente: "2. Spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque si svolgano, nei quali si tengano o meno scommesse: sui corrispettivi netti. . . . . . . . . . . . . . . . 4 per cento" 2. Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 5 dicembre 1975, n. 656 , quelle di cui alla legge 19 marzo 1980, n. 78, nonchè il primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887 . 3. Indipendentemente dal loro ammontare, sui corrispettivi degli spettacoli sportivi indicati al comma 1, è dovuta l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 9 per cento. 4. L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli cinematografici di cui al numero 1 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , è stabilita nella misura dell'8 per cento. 4-bis. Dal 1 luglio 1988, le aliquote dell'imposta sugli spettacoli di cui al numero 3) della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , sono unificate nella misura dell'8 per cento dei corrispettivi netti. 4-ter. Dal 1 luglio 1988, l'aliquota dell'imposta sugli spettacoli di cui al numero 4) della suddetta tariffa è fissata nella misura del 4 per cento dei corrispettivi netti. 4-quater. Le aliquote modificate dal presente articolo restano in vigore sino al 30 giugno 1989. ((3)) 4-quinquies. Il comma 1 del presente articolo si applica anche ai corrispettivi derivanti dagli spettacoli sportivi relativi ai campionati mondiali di calcio del 1990. --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 30 giugno 1989, n.245 convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1989, n. 288 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall' articolo 1, comma 4-quater, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403 , in materia di aliquote di imposta sugli spettacoli, è prorogato al 31 dicembre 1989".

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Il Decreto-Legge 326/1987 disciplina l'imposta sugli spettacoli, un tributo indiretto che colpisce i corrispettivi lordi di eventi sportivi e cinematografici, con aliquote differenziate per settore. Commercialisti e gestori di strutture ricreative devono considerare questa imposta nella determinazione dei prezzi al pubblico e nella contabilizzazione dell'IVA, distinguendo tra spettacoli sportivi, cinematografici e altri spettacoli secondo la tariffa allegata al DPR 640/1972.

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