Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle societa' di capitali, nonche' nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprieta' dei suoli.
Quali sono i termini e le modalità per il trasferimento delle quote in una società di capitali secondo la Legge 310/1993?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 310/1993 modifica le regole sul trasferimento delle quote nelle società di capitali (come le S.r.l.), introducendo obblighi di trasparenza e formalità specifiche. La normativa si applica a chiunque intenda cedere quote sociali e riguarda direttamente i soci, i notai e gli uffici del registro delle imprese. In pratica, l'atto di trasferimento deve essere sottoscritto in forma autenticata dal notaio, il quale ha l'obbligo di depositarlo presso l'ufficio del registro delle imprese entro trenta giorni. L'iscrizione nel libro dei soci avviene successivamente, sempre entro trenta giorni dal deposito, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente e previa esibizione del titolo che attesti sia il trasferimento che l'avvenuto deposito. Questo meccanismo garantisce trasparenza nella composizione della base sociale e crea una traccia ufficiale della cessione, proteggendo sia la società che i terzi interessati.
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Riferimento normativo
LEGGE 12 agosto 1993, n. 310
Testo normativo
LEGGE n. 310/1993
# LEGGE 12 agosto 1993, n. 310
## Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella
composizione della base sociale delle societa' di capitali, nonche'
nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di
proprieta' dei suoli.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il terzo comma dell'articolo 2479 del codice civile è sostituito dal seguente: "L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo nei trenta giorni dal deposito di cui al quarto comma, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito". 2. All' articolo 2479 del codice civile , è aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioini di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo vigente dell' art. 2479 del codice civile , come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 2479 (Trasferimento della quota). - Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo. Il trasferimento delle quote non ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo nei trenta giorni dal deposito di cui al quarto comma, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito. L'atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale".
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La Legge 310/1993 disciplina il trasferimento di quote sociali, l'iscrizione nel libro dei soci e il deposito presso il registro delle imprese, rappresentando il riferimento normativo per commercialisti e notai che gestiscono cessioni di partecipazioni in società di capitali. La normativa incide sulla tracciabilità delle operazioni, sulla successione delle quote e sulla composizione della base sociale, elementi fondamentali per la corretta gestione amministrativa e fiscale delle S.r.l.
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