Legge Imposte Indirette

Legge 305/1967

Modifica alla legge 5 maggio 1956, n. 525, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti.

Pubblicato: 26/05/1967 In vigore dal: 19/04/1967 Documento ufficiale

Quali merci beneficiano dell'esenzione fiscale nella Valle d'Aosta secondo la legge 305/1967 e quali sono i contingenti annui consentiti?

Spiegato da FiscoAI
La legge 305/1967 modifica la precedente normativa del 1956 per disciplinare l'importazione e la commercializzazione di determinate merci nel territorio della Valle d'Aosta in esenzione da dazi, imposte di fabbricazione e prelievi comunitari. Questa misura rappresenta un'anticipazione del regime di zona franca previsto dalla Costituzione per la Valle d'Aosta, in attesa della sua piena attuazione. La norma si applica ai prodotti destinati al fabbisogno locale e stabilisce contingenti annui specifici per ogni categoria merceologica, da zucchero e caffè a carburanti, attrezzature agricole e libri scolastici. I contingenti sono espressi in quintali, ettolitri, ettari o unità monetarie a seconda della natura del prodotto, e rappresentano i limiti massimi entro cui è consentita l'immissione in consumo senza gravami fiscali. Questa disciplina riguarda principalmente gli operatori commerciali e le imprese della Valle d'Aosta che importano o distribuiscono tali merci, nonché i consumatori locali che beneficiano di prezzi ridotti grazie all'assenza di tassazione.

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Riferimento normativo

LEGGE 19 aprile 1967, n. 305

Testo normativo

LEGGE n. 305/1967 # LEGGE 19 aprile 1967, n. 305 ## Modifica alla legge 5 maggio 1956, n. 525, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L' articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623 , modificato dall' articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 525 , è sostituito dal seguente: "In attesa che sia attuato il regime di zona franca, previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall' articolo 14 della legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948 , è consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, dei sottoindicati prodotti, nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi specificati, in esenzione dal dazio, dal diritto per i servizi amministrativi, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dal diritto erariale sugli alcoli nonchè dai prelievi stabiliti dai competenti Organi della Comunità economica europea in base alle disposizioni di cui al Titolo II del Trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 : zucchero............................................. Q.li 40.000 caffe crudo.......................................... " 6.000 surrogati di caffè................................... " 500 cacao in grani....................................... " 1.000 thè.................................................. " 100 semi di soja......................................... " 8.500 semi di arachidi..................................... " 1.500 spirito, liquori, acquaviti e profumerie alcoliche, compresi gli spiriti ottenuti, nel territorio della Valle d'Aosta, dalla distillazione per usi familia- ri, in piccoli alambicchi.......................... Ha 1.500 alcole denaturato.................................... " 500 birra................................................ Hl 10.000 benzina.............................................. Q.li 150.000 gasolio.............................................. " 50.000 petrolio............................................. " 6.000 olio lubrificante.................................... " 6.000 libri di testo scolastici, in altre lingue o in lin- gua mista approvati dal Provveditorato agli studi.. " 10.000.000 attrezzature per l'agricoltura: trattori fino a 20 HP, motocoltivatori e motofalciatrici, con relativi attrezzi ed accessori, motopompe, irroratrici e pol- verizzatori per anticrittogamici; pompe a motore, a spalla e a traino (compresi gli atomizzatori); mate- riale teleferico; attrezzatura casearia; voltafieni e rastrelli automatrici (ranghinatori)................. " 75.000.000".

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La legge 305/1967 disciplina l'esenzione fiscale, i dazi doganali, le imposte di fabbricazione e i prelievi della Comunità Economica Europea per la Valle d'Aosta. Commercialisti e operatori doganali consultano questa norma per comprendere i contingenti tariffari, l'esenzione dalle sovrimposte di confine e il regime agevolato applicabile alle merci destinate al consumo locale in zona franca.

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