Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 1981, n. 692, per la corresponsione ai rivenditori della indennita' per il trasporto dei generi di monopolio.
Qual è l'oggetto del Decreto-Legge 272/1984 e fino a quando viene prorogato il termine per la corresponsione dell'indennità ai rivenditori?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 272/1984 riguarda la proroga di un termine amministrativo relativo al pagamento di un'indennità destinata ai rivenditori per il trasporto dei generi di monopolio (tabacchi, alcolici e altri prodotti sottoposti a regime di monopolio dello Stato). La norma si applica specificamente ai dettaglianti che operano nella distribuzione di questi prodotti e che avevano diritto a un compenso per le spese di trasporto. Il decreto prolunga ulteriormente un termine già precedentemente prorogato: il termine originario era il 30 giugno 1984, ma viene esteso fino al 31 dicembre 1984 per consentire l'effettuazione dei pagamenti dovuti. Questa proroga era motivata da ragioni di straordinaria necessità e urgenza, come dichiarato dal Governo nella deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 giugno 1984. Per i commercialisti e gli operatori del settore, la norma rappresenta un intervento di regolarizzazione amministrativa volto a garantire il versamento delle indennità dovute ai rivenditori entro il nuovo termine fissato.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 29 giugno 1984, n. 272
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 272/1984
# DECRETO-LEGGE 29 giugno 1984, n. 272
## Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 1-ter del
decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni,
nella legge 1 dicembre 1981, n. 692, per la corresponsione ai
rivenditori della indennita' per il trasporto dei generi di
monopolio.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293 ; Vista la legge 23 luglio 1980, n. 384 ; Visto il decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546 , convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 1981, n. 692 ; Visto il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente il termine del 30 giugno 1984 previsto dall'articolo 7-ter del citato decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546 , convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 1981, n. 692 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1984; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto: Art. 1 Il termine di cui al primo comma dell'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546 , convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 1981, n. 692 , già prorogato fino al 30 giugno 1984 ai sensi dell' articolo 25, diciottesimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 , è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1984.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 272/1984 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Decreto-Legge 272/1984 riguarda la proroga di termini amministrativi per indennità di trasporto nel settore dei monopoli di Stato, interessando rivenditori e distributori di generi sottoposti a regime monopolistico. La normativa si colloca nel contesto della legislazione sui monopoli fiscali e delle indennità compensative, materie rilevanti per chi opera nella distribuzione di tabacchi, alcoli e prodotti assimilati.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.