Legge Imposte Indirette

Legge 21/1952

Modificazioni all'art. 6 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, concernente la ripartizione dell'aggio per vendita di marche per le assicurazioni.

Pubblicato: 01/02/1952 In vigore dal: 02/01/1952 Documento ufficiale

Come viene ripartito l'aggio per la vendita di marche assicurative tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale, i ricevitori e l'Amministrazione postale?

Spiegato da FiscoAI
La legge n. 21/1952 modifica le modalità di distribuzione dell'aggio (compenso) derivante dalla vendita di marche per le assicurazioni sociali effettuata presso ricevitorie e agenzie postali. La norma stabilisce una ripartizione in tre quote dell'importo annuo corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale: un quarto dell'importo totale viene devoluto all'Istituto stesso, mentre i rimanenti tre quarti vengono suddivisi equamente tra il ricevitore interessato e l'Amministrazione postale. Questa disposizione riguarda direttamente i ricevitori postali e l'Amministrazione postale, che traggono compensi dalla gestione della vendita di marche assicurative. La norma rappresenta un meccanismo di incentivazione e compensazione per i soggetti che operano nella distribuzione di questi servizi assicurativi attraverso la rete postale, garantendo una ripartizione proporzionata dei ricavi generati.

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Riferimento normativo

LEGGE 2 gennaio 1952, n. 21

Testo normativo

LEGGE n. 21/1952 # LEGGE 2 gennaio 1952, n. 21 ## Modificazioni all'art. 6 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, concernente la ripartizione dell'aggio per vendita di marche per le assicurazioni. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. L' art. 6 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408 , è così modificato: "All'Istituto è devoluto un quarto dell'importo annuo dell'aggio corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per vendita di marche per le assicurazioni sociali effettuata nelle ricevitorie e nelle agenzie, restando i rimanenti tre quarti suddivisi in parti uguali fra il ricevitore interessato e l'Amministrazione postale". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Napoli, addì 2 gennaio 1952 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - SPATARO Visto, il Guardasigilli: ZOLI

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La legge 21/1952 disciplina la ripartizione dell'aggio per marche assicurative, interessando l'Istituto nazionale della previdenza sociale, i ricevitori postali e l'Amministrazione postale. Commercialisti e consulenti che operano nel settore assicurativo e previdenziale consultano questa norma per comprendere la contabilizzazione dei compensi derivanti dalla vendita di marche e la corretta allocazione delle quote tra i soggetti coinvolti nella distribuzione.

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