Legge Imposte Indirette

Legge 1303/1934

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei loro residui. (034U1303)

Pubblicato: 16/08/1934 In vigore dal: 20/07/1934 Documento ufficiale

Cosa disciplina il Regio Decreto 1303/1934 in materia di oli minerali e carburanti?

Spiegato da FiscoAI
Il Regio Decreto 1303/1934 approva il regolamento esecutivo del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito in legge nel febbraio 1934. Questo decreto si applica all'intero settore degli oli minerali e dei carburanti, disciplinando tutte le fasi della loro gestione: importazione, lavorazione, deposito e distribuzione. Il provvedimento riguarda quindi operatori commerciali, raffinerie, depositi e distributori che operano nel comparto energetico e petrolifero.

In pratica, il decreto stabilisce un quadro normativo completo per regolamentare il flusso dei prodotti petroliferi dal loro ingresso nel territorio nazionale fino alla loro distribuzione al consumo finale. Introduce obblighi e procedure amministrative per chi intende importare, trasformare, stoccare o commercializzare oli minerali e derivati, creando un sistema di controllo statale su un settore strategico per l'economia nazionale.

Per le aziende dell'epoca, questo significava sottostare a specifiche autorizzazioni, registrazioni e controlli nelle varie fasi operative. Il decreto rappresenta un intervento dello Stato fascista nel controllo dell'economia, tipico della politica corporativa del periodo, mirando a garantire l'approvvigionamento energetico nazionale e a regolamentare un settore considerato di interesse pubblico strategico.

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Riferimento normativo

REGIO DECRETO 20 luglio 1934, n. 1303

Testo normativo

REGIO DECRETO n. 1303/1934 # REGIO DECRETO 20 luglio 1934, n. 1303 ## Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei loro residui. (034U1303) VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 , che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367 ; Visto l' art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 , concernente la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni e per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 , convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367 , che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

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Il Regio Decreto 1303/1934 è il riferimento normativo per la disciplina storica di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli oli minerali e carburanti nel regime fascista. Operatori del settore petrolifero, raffinerie e distributori dovevano conformarsi alle disposizioni su autorizzazioni amministrative, controlli statali e obblighi di registrazione previsti dal regolamento esecutivo.

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