Legge Imposte Indirette

Legge 1146/1959

Istituzione di un diritto fisso per gli autoveicoli e i rimorchi adibiti al trasporto di cose, importati temporaneamente in Italia ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero.

Pubblicato: 11/01/1960 In vigore dal: 28/12/1959 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di tassazione per i veicoli commerciali stranieri che trasportano merci temporaneamente in Italia?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 1146/1959 istituisce un diritto fisso (una tassa fissa) applicabile ai veicoli e rimorchi utilizzati per trasporti internazionali di merci, importati temporaneamente in Italia da persone residenti stabilmente all'estero. Si tratta di una normativa che regola il regime fiscale dei mezzi di trasporto stranieri in entrata e uscita dal territorio italiano. Il diritto fisso è calcolato in base al peso delle merci trasportate: per percorrenze superiori a 100 km è dovuto un importo per tonnellata (elevato a 18.000 lire dall'aggiornamento del 1984), mentre per percorrenze fino a 100 km l'importo è ridotto (12.000 lire). Il diritto deve essere corrisposto per ogni singolo viaggio, sia in entrata che in uscita dall'Italia, indipendentemente dalla direzione di marcia. Questa normativa è rilevante per le aziende di trasporto internazionali e i vettori stranieri che operano in Italia, in quanto rappresenta un costo fisso da considerare nella pianificazione dei trasporti e nella determinazione dei prezzi dei servizi logistici.

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Riferimento normativo

LEGGE 28 dicembre 1959, n. 1146

Testo normativo

LEGGE n. 1146/1959 # LEGGE 28 dicembre 1959, n. 1146 ## Istituzione di un diritto fisso per gli autoveicoli e i rimorchi adibiti al trasporto di cose, importati temporaneamente in Italia ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Gli autoveicoli e i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente allo estero, sono soggetti ad un diritto fisso di lire 1500 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di cose trasportate. ((1)) Per le percorrenze non superiori a cento chilometri il diritto fisso dovuto è di lire 1000 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di cose trasportate. ((1)) Il diritto fisso deve essere corrisposto per ogni viaggio effettuato in entrata, o in uscita dal territorio italiano. --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 4 agosto 1984, n. 467 ha disposto (con l'art. 10) che "Gli importi del diritto fisso di cui all' articolo 1, primo e secondo comma, della legge 28 dicembre 1959, n. 1146 , sono rispettivamente elevati a L. 18.000 a L. 12.000".

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La Legge 1146/1959 disciplina il diritto fisso sui trasporti internazionali di merci, applicabile a veicoli e rimorchi stranieri importati temporaneamente in Italia. Commercialisti e consulenti fiscali la consultano per questioni relative a tassazione dei vettori esteri, costi di trasporto deducibili e obblighi tributari nel settore della logistica internazionale. La normativa è strettamente correlata alla fiscalità doganale e ai regimi speciali per i mezzi di trasporto in transito.

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