Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo
1986, n. 58, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di
fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.
Quali modifiche apporta la Legge 109/1986 alle aliquote dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 109/1986 converte in legge il decreto-legge 58/1986 e introduce aumenti significativi alle aliquote dell'imposta di fabbricazione su vari prodotti petroliferi, a partire dal 14 marzo 1986. La normativa riguarda principalmente i distributori e i produttori di carburanti e combustibili, nonché le aziende che utilizzano questi prodotti come materie prime o combustibili per la produzione. In pratica, la legge aumenta le imposte sulla benzina, sul gasolio e su altri oli combustibili, applicando aliquote differenziate in base alla tipologia di prodotto e alla sua destinazione d'uso. Per le aziende, questo comporta un incremento dei costi di approvvigionamento energetico e una revisione dei prezzi di vendita; per i commercialisti, rappresenta un elemento rilevante nella determinazione dei costi deducibili e nella gestione fiscale delle giacenze di magazzino valutate al momento dell'entrata in vigore della norma.
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Riferimento normativo
LEGGE 17 aprile 1986, n. 109
Testo normativo
LEGGE n. 109/1986
# LEGGE 17 aprile 1986, n. 109
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo
1986, n. 58, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di
fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 5 marzo 1986, n. 58 , recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Dal 14 marzo 1986 si applica l'ulteriore aumento a L. 77.053 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi"; al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Dal 14 marzo 1986 si applica l'ulteriore aumento a L. 56.584 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi"; al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: "Dal 14 marzo 1986 si applica l'ulteriore aumento a L. 7.705,30 per ettolitro, alla medesima temperatura e relativamente alla stessa eccedenza"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "3-bis. Le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3), ed F), punto 1), della predetta tabella B, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 11.250 a L. 14.433 e da L. 12.906 a L. 16.089 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi. 3-ter. Le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d) della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da L. 4.614 a L. 5.567, da L. 5.337 a L. 6.480 e da L. 14.733 a L. 18.355 per quintale". AVVERTENZA: Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 29 aprile 1986.
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La Legge 109/1986 disciplina l'imposta di fabbricazione su prodotti petroliferi, interessando benzina, gasolio, petrolio lampante e oli combustibili. È fondamentale per chi opera nel settore energetico e della distribuzione di carburanti, poiché incide sulla determinazione dei costi di produzione, sulla deducibilità fiscale delle accise e sulla gestione delle rimanenze di magazzino. Consulenti e commercialisti la consultano per verificare l'applicazione corretta delle aliquote agevolate e ridotte previste per specifiche categorie di combustibili.
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