Conversione in legge del R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 26, concernente l'esenzione doganale per le uova di selvaggina destinate alla cova per la riproduzione o per il lancio, a scopo di ripopolamento. (034U1002)
Cosa prevedeva la Legge 1002/1934 in materia di esenzione doganale per le uova di selvaggina?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1002/1934 convertiva in legge un decreto-legge del gennaio 1934 che introduceva un'esenzione doganale specifica per le uova di selvaggina. Questa agevolazione si applicava alle uova destinate a due finalità ben precise: la cova per la riproduzione oppure il lancio a scopo di ripopolamento della fauna selvatica. La norma rappresentava un intervento di politica economica e ambientale volto a favorire l'importazione di materiale biologico necessario per ricostituire e mantenere le popolazioni di selvaggina sul territorio nazionale. L'esenzione dal pagamento dei dazi doganali rendeva più conveniente l'approvvigionamento di uova da riproduzione dall'estero, riducendo i costi per gli allevatori e i gestori di riserve di caccia. Tuttavia, questa disposizione è stata completamente abrogata dal Decreto Legge 22 dicembre 2008, n. 200 (convertito dalla Legge 18 febbraio 2009, n. 9), perdendo quindi efficacia normativa.
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Riferimento normativo
LEGGE 7 giugno 1934, n. 1002
Testo normativo
LEGGE n. 1002/1934
# LEGGE 7 giugno 1934, n. 1002
## Conversione in legge del R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 26,
concernente l'esenzione doganale per le uova di selvaggina destinate
alla cova per la riproduzione o per il lancio, a scopo di
ripopolamento. (034U1002)
Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 ))
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La Legge 1002/1934 riguarda l'esenzione doganale, i dazi all'importazione e le agevolazioni fiscali per specifiche categorie di merci, in questo caso uova di selvaggina destinate a ripopolamento. Commercialisti e consulenti doganali consultavano questa norma per questioni di classificazione tariffaria, regimi doganali speciali e trattamenti preferenziali su importazioni di materiale biologico per fini di conservazione ambientale.
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