Legge Imposte Indirette

Legge 1/1952

Aumento a favore dell'Erario dell'addizionale su vari tributi prevista dal decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.

Pubblicato: 07/01/1952 In vigore dal: 02/01/1952 Documento ufficiale

Qual è l'aumento dell'addizionale sui tributi stabilito dalla Legge 1/1952 e a chi spetta il maggior provento?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 1/1952 interviene su un'addizionale già esistente, originariamente istituita nel 1937 e successivamente elevata nel 1946. Questa addizionale si applica a vari tributi di competenza dello Stato, dei Comuni e delle Province. Con questa legge, per l'anno 1952, l'aliquota dell'addizionale viene aumentata da 5 centesimi a 10 centesimi per ogni lira di tributo assoggettato. L'aumento rappresenta quindi un raddoppio della misura precedente.

Il maggior gettito derivante da questo incremento di aliquota è interamente destinato all'Erario (lo Stato), non ai Comuni o alle Province. I proventi aggiuntivi devono essere versati in un capitolo specifico dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, garantendo così una tracciabilità contabile della misura. Si tratta di una norma temporanea, limitata al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1952, finalizzata a incrementare le entrate fiscali in un momento di ricostruzione post-bellica.

Per commercialisti e aziende dell'epoca, questa disposizione comportava l'applicazione di un'aliquota maggiorata sulle operazioni soggette all'addizionale, incidendo sui costi di compliance fiscale e sulla gestione tributaria dei versamenti.

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Riferimento normativo

LEGGE 2 gennaio 1952, n. 1

Testo normativo

LEGGE n. 1/1952 # LEGGE 2 gennaio 1952, n. 1 ## Aumento a favore dell'Erario dell'addizionale su vari tributi prevista dal decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'addizionale istituita, col decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, ed elevata a centesimi 5 per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali, con decreto legislativo 18 febbraio 1946, n. 100, è ulteriormente elevata per il periodo 1 gennaio 31 dicembre 1952 a centesimi 10. Il maggior provento dipendente dall'aumento di cui al comma precedente è riservato all'Erario e sarà versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

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La Legge 1/1952 riguarda l'addizionale su tributi erariali, comunali e provinciali, rappresentando un intervento di politica fiscale sulla tassazione indiretta nel periodo post-bellico. Commercialisti e uffici finanziari dovevano applicare l'aliquota incrementata del 10% per centesimi, gestendo correttamente i versamenti all'Erario e la contabilizzazione delle maggiori entrate tributarie.

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