Quali sono le modificazioni alle aliquote dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi introdotte dal DPR 860/1986?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 860/1986 del 12 dicembre 1986 modifica le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su specifici prodotti petroliferi, aumentandole a partire dal 13 dicembre 1986. L'aumento è stato disposto in seguito alla variazione dei prezzi medi europei dei prodotti petroliferi, sulla base della delega conferita al Governo dalla legge 73/1986. Il decreto riguarda principalmente i distributori di carburanti, le raffinerie e gli importatori di prodotti petroliferi, che devono applicare le nuove aliquote nelle loro operazioni commerciali. In concreto, l'imposta sulle benzine speciali (diverse dall'acqua ragia minerale), sulla benzina e sul petrolio lampante aumenta da L. 83.549 a L. 84.096 per ettolitro a 15°C; inoltre, per il Jet Fuel JP/4 destinato all'Amministrazione della difesa, oltre il contingente annuo di 18.000 tonnellate, l'imposta aumenta da L. 8.354,90 a L. 8.409,60 per ettolitro. Questi aumenti incidono direttamente sui costi di approvvigionamento e sulla determinazione dei prezzi al consumo dei carburanti.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1986, n. 860
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 860/1986
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1986, n. 860
## Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni
prodotti petroliferi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73 , recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti; Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 10 dicembre 1986, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12 dicembre 1986; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. A partire dal 13 dicembre 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate: a) da L. 83.549 a L. 84.096 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante; b) da L. 8.354,90 a L. 8.409,60 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 dicembre 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri VISENTINI, Ministro delle finanze ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica ZANONE, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1986 Atti di Governo, registro n. 62. foglio n. 27
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Il DPR 860/1986 è il riferimento normativo per le modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, disciplinando aliquote, sovrimposta di confine e contingenti doganali. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per questioni relative a tassazione indiretta, accise su carburanti, benzina e prodotti energetici, nonché per la corretta applicazione delle imposte nelle operazioni di distribuzione e importazione di prodotti petroliferi.
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