Quali modificazioni apporta il DPR 72/1988 alle aliquote dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 72/1988 riduce le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su specifici prodotti petroliferi a partire dal 14 marzo 1988. La norma si applica alle benzine speciali (esclusa l'acqua ragia minerale), alla benzina comune e al petrolio diverso da quello lampante, riducendo l'imposta da 87.858 a 86.913 lire per ettolitro. Inoltre, riduce l'imposta sul "Jet Fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, da 8.785,80 a 8.691,30 lire per ettolitro, ma solo per i quantitativi eccedenti il contingente annuo di 18.000 tonnellate. Questa modifica rappresenta un intervento deflazionistico conseguente alla riduzione dei prezzi medi europei dei prodotti petroliferi comunicata dal Comitato interministeriale prezzi. La riduzione delle accise interessa direttamente le aziende operanti nel settore petrolifero, i distributori di carburanti e i soggetti che utilizzano questi prodotti per scopi commerciali o industriali, incidendo sui costi di approvvigionamento e sulla competitività del settore.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1988, n. 72
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 72/1988
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1988, n. 72
## Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione
su alcuni prodotti petroliferi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417 , recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti; Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 8 marzo 1988 concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 1988; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. A partire dal 14 marzo 1988, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite: a) da L. 87.858 a L. 86.913 per ettolitro, alla temperatura di 15 ›C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante; b) da L. 8.785,80 a L. 8.691,30 per ettolitro, alla temperatura di 15 ›C, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
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Il DPR 72/1988 disciplina l'imposta di fabbricazione e la sovrimposta di confine su prodotti petroliferi, rappresentando un intervento di politica fiscale legato alle variazioni dei prezzi medi europei. Commercialisti e aziende del settore energetico consultano questa normativa per comprendere le aliquote applicabili su benzine, petrolio e carburanti per aviazione, nonché gli effetti sulla determinazione dei costi di produzione e sulla tassazione indiretta.
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