Decreto del Presidente della Repubblica Imposte Indirette

Decreto del Presidente della Repubblica 690/1975

Modificazioni alle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali della Repubblica italiana.

Pubblicato: 30/12/1975 In vigore dal: 23/12/1975 Documento ufficiale

Quali sono le modificazioni introdotte dal DPR 690/1975 alle disposizioni preliminari della tariffa doganale italiana in materia di franchigie fiscali?

Spiegato da FiscoAI
Il DPR 690/1975 modifica le disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali della Repubblica italiana, introducendo nuove regole sulle franchigie fiscali per le piccole spedizioni. In particolare, aggiunge un nuovo punto III all'articolo 14 numero 3) che disciplina l'importazione di merci in piccole quantità, di non rilevante valore globale e prive di carattere commerciale, scambiate tra privati per uso personale o familiare. Questa norma si applica alle importazioni di beni destinati al consumo privato, escludendo specifiche categorie di generi di consumo già regolamentate. Il decreto armonizza la legislazione italiana con le direttive comunitarie europee (in particolare la direttiva 74/651/CEE), garantendo coerenza tra i Paesi membri della CEE in materia di non punibilità degli errori nella segnalazione doganale. Il Ministro delle Finanze è delegato a determinare, tramite decreto da pubblicare in Gazzetta Ufficiale, le condizioni e i limiti specifici per l'ammissione alla franchigia, in conformità alle disposizioni degli organi comunitari competenti.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1975, n. 690

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 690/1975 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1975, n. 690 ## Modificazioni alle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali della Repubblica italiana. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, approvato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 ; Visto il trattato che istituisce un consiglio unico ed una commissione unica delle Comunità europee, approvato e reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 347 ; Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , e successive modificazioni; Vista la direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 74/651/CEE del 19 dicembre 1974, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale all'interno della Comunità; Visto il regolamento (CEE) n. 1343/75 adottato dalla commissione delle Comunità europee il 26 maggio 1975, a seguito del quale rendesi totalmente applicabile alle merci importate nella Comunità economica europea la disciplina del valore in dogana stabilita con regolamento (CEE) n. 803/68 del consiglio del 27 giugno 1968 , e successive modificazioni; Ritenuta la necessità di armonizzare le disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali alle legislazioni degli altri Paesi membri CEE per quanto concerne la non punibilità degli errori ed omissioni commessi senza colpa nella segnalazione degli elementi per la determinazione del valore in dogana; Vista la legge 15 febbraio 1973, n. 25 , con la quale è stata ulteriormente prorogata la delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali di importazione, conferita con l' art. 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13 ; Sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 4 della predetta legge 1ª febbraio 1965, n. 13, confermata a norma dell'art. 2 della citata legge 15 febbraio 1973, n. 25 ; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Art. 1 All'art. 14, numero 3), delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali della Repubblica italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , e successive modificazioni, è aggiunto il seguente punto III): "III) merci che formano oggetto di piccole spedizioni di non rilevante valore globale e prive di qualsiasi carattere commerciale, effettuate fra privati e destinate all'uso personale o familiare dei destinatari, con esclusione dei generi di consumo di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente punto II). Il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, determina, in conformità delle disposizioni adottate nella materia dai competenti organi comunitari, le condizioni ed i limiti di ammissione alla franchigia delle merci di cui al precedente comma."

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