Quali sono le modificazioni alle aliquote dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi introdotte dal DPR 670/1986?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 670/1986 del 17 ottobre 1986 modifica le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su specifici prodotti petroliferi, in seguito alla variazione dei prezzi medi europei. Il decreto si applica a partire dal 18 ottobre 1986 e riguarda principalmente i distributori e i produttori di carburanti e prodotti petroliferi. In pratica, il decreto aumenta l'imposta sulla benzina speciale (diversa dall'acqua ragia minerale), sulla benzina comune e sul petrolio lampante da L. 82.502 a L. 83.071 per ettolitro a 15°C. Inoltre, aumenta l'imposta sul "Jet Fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, da L. 8.250,20 a L. 8.307,10 per ettolitro, ma solo per i quantitativi eccedenti il contingente annuo di 18.000 tonnellate. Per le aziende del settore energetico e i commercialisti che seguono clienti operanti nella distribuzione di carburanti, questo decreto rappresenta un adeguamento fiscale rilevante che incide direttamente sui costi di produzione e sulla determinazione dei prezzi di vendita al pubblico.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1986, n. 670
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 670/1986
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1986, n. 670
## Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni
prodotti petroliferi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73 , recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti; Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 14 ottobre 1986, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 ottobre 1986; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. A partire dal 18 ottobre 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate: a) da L. 82.502 a L. 83.071 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante; b) da L. 8.250,20 a L. 8.307,10 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 ottobre 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri VISENTINI, Ministro delle finanze GORIA, Ministro del tesoro ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica ZANONE, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1986 Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 8
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Il DPR 670/1986 disciplina l'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, la sovrimposta di confine e gli adeguamenti tariffari in relazione alle variazioni dei prezzi europei. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per questioni relative a benzina, petrolio, jet fuel, contingenti doganali e obblighi tributari nel settore energetico e della distribuzione di carburanti.
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