Quali modificazioni apporta il DPR 63/1987 alle aliquote dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 63/1987 aumenta le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su specifici prodotti petroliferi a partire dal 6 marzo 1987. La norma si applica agli oli da gas utilizzati come combustibili e agli oli combustibili in diverse categorie (semifluidi, fluidi e fluidissimi), modificando gli importi per unità di misura (ettolitro o cento chilogrammi). Gli aumenti sono stati disposti in seguito alla variazione dei prezzi medi europei dei prodotti petroliferi, come comunicato dal Comitato interministeriale prezzi. La misura riguarda direttamente i produttori e i commercianti di prodotti petroliferi, che dovranno applicare le nuove aliquote nelle loro dichiarazioni fiscali e nei versamenti delle imposte di fabbricazione. Per le aziende del settore energetico e petrolifero, questo decreto comporta un aumento dei costi fiscali e una conseguente revisione dei prezzi di vendita e della programmazione economica.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1987, n. 63
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 63/1987
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1987, n. 63
## Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni
prodotti petroliferi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73 , recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti; Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 4 marzo 1987, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 5 marzo 1987; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. A partire dal 6 marzo 1987, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate: a) da L. 25.476 a L. 26.239 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per gli oli da gas da usare come combustibili di cui alla lettera F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ; b) da L. 8.377 a L. 8.606, da L. 9.853 a L. 10.127 e da L. 29.034 a L. 29.903 per cento kg, rispettivamente per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi; di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 marzo 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri VISENTINI, Ministro delle finanze GORIA, Ministro del tesoro ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica ZANONE, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1987 Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 36
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Il DPR 63/1987 disciplina l'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, un tributo indiretto che colpisce la produzione di oli combustibili e oli da gas. La norma si inserisce nel sistema delle accise e delle sovraimposte di confine, strumenti fiscali utilizzati per regolare il mercato energetico in base alle variazioni dei prezzi internazionali. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare questa normativa nella gestione tributaria delle aziende petrolifere e nella determinazione dei costi di produzione.
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