Quali modificazioni apporta il DPR 6/1988 alle aliquote dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 6/1988 del 12 gennaio 1988 modifica le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su specifici prodotti petroliferi, con effetto a partire dal 13 gennaio 1988. Il decreto si applica agli oli da gas destinati a uso combustibile e agli oli combustibili di varie categorie (semifluidi, fluidi e fluidissimi), disciplinati dalla tabella B della legge 19 marzo 1973, n. 32. Le modificazioni prevedono aumenti delle imposte: per gli oli da gas l'aumento è da L. 30.472 a L. 31.525 per ettolitro a 15°C, mentre per gli oli combustibili diversi da quelli speciali gli aumenti variano da L. 9.873 a L. 10.188, da L. 11.648 a L. 12.026 e da L. 34.718 a L. 35.916 per cento kg a seconda della categoria. Questo decreto riguarda direttamente le aziende operanti nel settore petrolifero, i distributori di combustibili e gli importatori, che devono adeguare i loro sistemi di tassazione alle nuove aliquote. Gli aumenti erano correlati alle variazioni dei prezzi medi europei dei prodotti petroliferi, come comunicato dal Comitato interministeriale prezzi.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1988, n. 6
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 6/1988
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1988, n. 6
## Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su
alcuni prodotti petroliferi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417 , recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti; Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 12 gennaio 1988, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 1988; Sulla proposta del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. A partire dal 13 gennaio 1988, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate: a) da L. 30.472 a L. 31.525 per ettolitro alla temperatura di 15 ›C, per gli oli da gas da usare come combustibili di cui alla lettera F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ; b) da L. 9.873 a L. 10.188, da L. 11.648 a L. 12.026 e da L. 34.718 a L. 35.916 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1- b) , 1- c) e 1- d), della predetta tabella B. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 gennaio 1988 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri GAVA, Ministro delle finanze AMATO, Ministro del tesoro COLOMBO, Ministro del bilancio e della programmazione economica BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1988 Atti di Governo, registro n. 71, foglio n. 3
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Il DPR 6/1988 è il riferimento normativo per le modificazioni dell'imposta di fabbricazione su prodotti petroliferi, disciplinando aliquote su oli combustibili e oli da gas secondo la tabella B della legge 32/1973. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per questioni relative a sovrimposta di confine, tassazione indiretta su carburanti e combustibili, e adeguamenti tariffari correlati alle variazioni di prezzo nel mercato europeo.
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