Quali modificazioni apporta il DPR 534/1986 alle aliquote dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 534/1986 riduce le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della sovraimposta di confine su specifici prodotti petroliferi a partire dal 4 settembre 1986, in seguito alla variazione dei prezzi medi europei. La norma si applica alle benzine speciali (esclusa l'acqua ragia minerale), alla benzina comune e al petrolio diverso da quello lampante, per i quali l'imposta diminuisce da 82.625 a 81.738 lire per ettolitro. Il decreto riguarda anche il Jet Fuel JP/4 destinato all'Amministrazione della difesa, con una riduzione proporzionale da 8.262,50 a 8.173,80 lire per ettolitro, limitatamente alle quantità eccedenti il contingente annuo di 18.000 tonnellate. La riduzione è stata adottata dal Governo sulla base della delega conferita dalla legge 73/1986, che autorizzava modifiche alle accise petrolifere in relazione alle oscillazioni dei prezzi internazionali. Per le aziende operanti nel settore energetico e i distributori di carburanti, questa norma comporta una diminuzione dei costi fiscali sui prodotti petroliferi, con effetti diretti sulla determinazione dei prezzi di vendita al pubblico.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1986, n. 534
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 534/1986
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1986, n. 534
## Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni
prodotti petroliferi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73 , recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti; Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 2 settembre 1986, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1986; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. A partire dal 4 settembre 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite: a) da L. 82.625 a L. 81.738 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante; b) da L. 8.262,50 a L. 8.173,80 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
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Il DPR 534/1986 disciplina l'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, le sovraimposta di confine e le accise su benzina, petrolio e carburanti per uso militare, rappresentando un intervento di politica fiscale legato alle fluttuazioni dei prezzi europei. Commercialisti e aziende del settore energetico consultano questa norma per verificare le aliquote applicabili, la tassazione indiretta sui carburanti e gli obblighi dichiarativi correlati alle accise.
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