Quali modificazioni apporta il DPR 5/1987 alle aliquote dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 5/1987 riduce le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su specifici prodotti petroliferi a partire dal 17 gennaio 1987. La norma si applica alle benzine speciali (esclusa l'acqua ragia minerale), alla benzina comune e al petrolio diverso da quello lampante, riducendo l'imposta da 83.574 a 82.505 lire per ettolitro. Il decreto riguarda anche il "Jet Fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, per il quale la riduzione passa da 8.357,40 a 8.250,50 lire per ettolitro, limitatamente alle quantità eccedenti il contingente annuo di 18.000 tonnellate. La riduzione è stata adottata in conseguenza della diminuzione dei prezzi medi europei dei prodotti petroliferi, come comunicato dal Comitato interministeriale prezzi. Per le aziende operanti nel settore petrolifero e i commercialisti che le assistono, questa modifica comporta una riduzione dei costi fiscali sui prodotti interessati e richiede l'aggiornamento della contabilità e della dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta interessato.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1987, n. 5
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 5/1987
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1987, n. 5
## Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni
prodotti petroliferi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73 , recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti; Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 14 gennaio 1987, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1987; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. A partire dal 17 gennaio 1987, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite: a) da L. 83.574 a L. 82.505 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante; b) da L. 8.357,40 a L. 8.250,50 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
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Il DPR 5/1987 disciplina l'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, la sovrimposta di confine e i meccanismi di adeguamento delle aliquote in relazione alle variazioni dei prezzi medi europei. Commercialisti e aziende del settore energetico consultano questa normativa per comprendere le modifiche alle accise, gli obblighi dichiarativi e l'impatto sulla determinazione del reddito d'impresa, in particolare per benzine, petrolio e carburanti per uso militare.
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