Quali modifiche apporta il DPR 493/1987 alle aliquote dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 493/1987 riduce le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su specifici prodotti petroliferi a partire dal 4 dicembre 1987. La norma si applica alle benzine speciali (esclusa l'acqua ragia minerale), alla benzina comune e al petrolio diverso da quello lampante, nonché al Jet Fuel JP/4 destinato all'Amministrazione della difesa. Le riduzioni sono state adottate in seguito alla diminuzione dei prezzi medi europei dei prodotti petroliferi, come comunicato dal Comitato interministeriale prezzi. Per le benzine e il petrolio, l'imposta scende da 87.085 a 85.803 lire per ettolitro (a 15°C), mentre per il Jet Fuel destinato alla difesa la riduzione è da 8.708,50 a 8.580,30 lire per ettolitro. Questo decreto rappresenta l'attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 417/1987, che prevedeva la possibilità di modificare le accise sui carburanti in relazione alle variazioni dei prezzi internazionali, al fine di mantenere una tassazione coerente con l'andamento del mercato.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1987, n. 493
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 493/1987
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1987, n. 493
## Modificazioni, delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni
prodotti petroliferi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417 , recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti; Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 1 dicembre 1987, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1987; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. A partire dal 4 dicembre 1987, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite: a) da L. 87.085 a L. 85.803 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, per le benzine speciali diverse dell'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante; b) da L. 8.708,50 a L. 8.580,30 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
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Il DPR 493/1987 disciplina l'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, le accise su benzina e carburanti, e la sovrimposta di confine, rappresentando uno strumento di politica fiscale legato alle variazioni dei prezzi medi europei. Commercialisti e aziende operanti nel settore energetico e dei trasporti consultano questa normativa per comprendere il regime tributario applicabile ai carburanti e le modalità di calcolo delle imposte indirette sui prodotti petroliferi.
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