Quali modificazioni apporta il DPR 454/1986 alle aliquote dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 454/1986 del 7 agosto 1986 modifica le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su specifici prodotti petroliferi, aumentandole in seguito alla variazione dei prezzi medi europei. La normativa si applica ai produttori e agli importatori di benzine speciali, benzina comune e petrolio, nonché ai fornitori di carburante per uso militare. In pratica, a partire dall'8 agosto 1986, l'imposta sulla benzina e sul petrolio lampante aumenta da 83.194 a 84.359 lire per ettolitro (misurato a 15°C), mentre per il Jet Fuel JP/4 destinato alla Difesa l'aumento riguarda solo le quantità eccedenti il contingente annuo di 18.000 tonnellate. Questo decreto rappresenta un esempio di esercizio della delega legislativa conferita al Governo dalla legge 73/1986, che autorizzava modifiche alle accise petrolifere in relazione alle oscillazioni dei prezzi internazionali, meccanismo rilevante per commercialisti e aziende operanti nel settore energetico per il corretto calcolo dei costi di approvvigionamento e della fiscalità indiretta.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1986, n. 454
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 454/1986
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1986, n. 454
## Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni
prodotti petroliferi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73 , recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti; Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 7 agosto 1986, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 1986, sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. A partire dall'8 agosto 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate: a) da L. 83.194 a L. 84.359 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante; b) da L. 8.319,40 a L. 8.435,90 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 agosto 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri VISENTINI, Ministro delle finanze GORIA, Ministro del tesoro ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica ZANONE, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1986 Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 41.
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Il DPR 454/1986 disciplina l'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, le accise e la sovrimposta di confine, rappresentando un intervento di politica fiscale legato alle variazioni dei prezzi medi europei. Commercialisti e aziende del settore energetico lo consultano per determinare correttamente le imposte indirette su benzina, petrolio e carburanti speciali, nonché per verificare gli obblighi di versamento e i contingenti applicabili ai fornitori della Difesa.
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