Decreto del Presidente della Repubblica Imposte Indirette

Decreto del Presidente della Repubblica 428/1952

Modificazione delle tariffe dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna.

Pubblicato: 10/05/1952 In vigore dal: 27/03/1952 Documento ufficiale

Quali sono le tariffe dei diritti di Borsa stabilite dal DPR 428/1952 per la Camera di commercio di Bologna?

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Il DPR 428/1952 modifica le tariffe dei diritti di Borsa applicabili alla Borsa valori di Bologna a partire dall'anno 1952. Il decreto si applica a due categorie principali di soggetti: da un lato, le società che richiedono l'ammissione a quotazione ufficiale sul listino di Borsa; dall'altro, gli operatori professionali (agenti di cambio, istituti di credito, banchieri, commissionari) che accedono ai recinti di Borsa. Per l'ammissione a quotazione, è previsto un diritto fisso annuo di 1.000 lire più un supplemento variabile in base all'importo dei titoli emessi, con aliquote decrescenti al crescere del capitale (da 25 lire per milione sui primi 25 milioni fino a 10 lire per milione oltre i 100 milioni). I titoli ammessi per legge di diritto alla quotazione sono esenti da tasse. Per gli operatori professionali, il decreto stabilisce diritti annuali fissi differenziati: 10.000 lire per istituti di credito e banchieri, 2.000 lire per agenti di cambio, 5.000 lire per commissionari, 3.000 lire per rappresentanti alle grida, e importi minori per impiegati e fattorini. Questo sistema tariffario rappresenta la fonte di finanziamento della Camera di commercio bolognese per le funzioni di gestione e controllo della Borsa valori.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1952, n. 428

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 428/1952 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1952, n. 428 ## Modificazione delle tariffe dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 25 giugno 1926, n. 1223 , col quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna; Vista la deliberazione in data 6 dicembre 1951, della Giunta della Camera di commercio suddetta, con la quale sono state proposte modifiche alla tariffa suddetta; Visto l' art. 53 del testo unico 20 settembre 1934, n. 2011 , col quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione di provvedimenti riguardanti i diritti di borsa; Sulla proposta del Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico. A decorrere dall'anno 1952, le tariffe dei diritti per la Borsa valori di Bologna, sono stabiliti come segue: a) ammissione a quotazione ufficiale sul listino di Borsa: diritto fisso annuo, L. 1000. In più: per ogni milione o frazione di milione: per i primi 25 milioni................................. L. 25 per i successivi fino a 50 milioni..................... " 20 per i successivi fino a 100 milioni.................... " 15 per i successivi oltre i 100 milioni................... " 10 L'impegno di quotazione è annuale. L'importo delle successive emissioni si somma all'importo dei titoli già ammessi a quotazione per calcolare il supplemento dovuto. Sono esenti da tasse i titoli che per legge sono ammessi di diritto alla quotazione; b) diritto da pagarsi dagli agenti di cambio, istituti di credito, banchieri ed operatori per l'ingresso nei recinti di Borsa; diritto annuo fisso: istituti di credito, banchieri......................... L. 10.000 agenti di cambio....................................... " 2.000 commissionari.......................................... " 5.000 rappresentanti alle grida.............................. " 3.000 impiegati nell'anti recinto, ciascuno.................. " 2.000 fattorini nell'anti recinto, ciascuno.................. " 1.000 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 marzo 1952 EINAUDI PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1952 Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 47. - FRASCA

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Il DPR 428/1952 disciplina i diritti di Borsa e le tariffe amministrative applicabili alla Borsa valori di Bologna, interessando società quotate, agenti di cambio, istituti di credito e operatori di mercato. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per comprendere i costi di ammissione a quotazione, le tasse di accesso ai recinti di Borsa e le esenzioni previste per i titoli ammessi di diritto, nonché per calcolare i supplementi dovuti in base al capitale emesso.

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