Quali modificazioni apporta il DPR 342/1988 alle aliquote dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 342/1988 riduce le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su specifici prodotti petroliferi a partire dal 12 agosto 1988. La norma si applica alle benzine speciali (esclusa l'acqua ragia minerale), alla benzina comune e al petrolio diverso da quello lampante, riducendo l'imposta da 84.776 a 83.637 lire per ettolitro. Il decreto riguarda anche il Jet Fuel JP/4 destinato all'Amministrazione della difesa, con una riduzione da 8.477,60 a 8.363,70 lire per ettolitro per i quantitativi eccedenti il contingente annuo di 18.000 tonnellate. Questa modifica è stata adottata in conseguenza della variazione dei prezzi medi europei dei prodotti petroliferi, sulla base della delega conferita al Governo dalla legge 417/1987. La riduzione delle accise rappresenta un intervento di politica fiscale finalizzato ad adeguare la tassazione alle fluttuazioni dei prezzi internazionali, con effetti diretti sui costi di approvvigionamento per le imprese e sui prezzi al consumo.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1988, n. 342
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 342/1988
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1988, n. 342
## Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione
su alcuni prodotti petroliferi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417 , recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti; Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 9 agosto 1988 concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 1988; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. A partire dal 12 agosto 1988, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite: a) da lire 84.776 a lire 83.637 per ettolitro, alla temperatura di 15›C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante; b) da lire 8.477,60 a lire 8.363,70 per ettolitro, alla temperatura di 15›C, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
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Il DPR 342/1988 disciplina l'imposta di fabbricazione e la sovrimposta di confine su prodotti petroliferi, con particolare riferimento a benzine, petrolio e carburanti per uso militare. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per questioni relative ad accise, variazioni di aliquote su base europea, e adeguamenti tariffari su combustibili e carburanti. La normativa è rilevante per aziende operanti nel settore energetico, distribuzione carburanti e amministrazioni pubbliche che gestiscono contingenti di approvvigionamento.
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