Quali sono le modificazioni alle aliquote dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi introdotte dal DPR 340/1986?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 340/1986 del 10 luglio 1986 modifica le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su specifici prodotti petroliferi, aumentandole in seguito alla variazione dei prezzi medi europei. Il decreto si applica a benzine speciali, petrolio, Jet Fuel JP/4 destinato alla difesa, petrolio lampante per illuminazione e riscaldamento domestico, oli da gas e oli combustibili. Le modifiche riguardano sia le imposte per ettolitro (misurate a 15° centigradi) che per quintale, con aumenti differenziati a seconda della categoria di prodotto. Ad esempio, le benzine speciali passano da L. 79.050 a L. 79.893 per ettolitro, mentre il petrolio lampante aumenta da L. 22.572 a L. 24.349 per ettolitro. Il decreto rappresenta l'attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 25 marzo 1986, n. 73, che autorizzava modifiche alle imposte di fabbricazione in relazione alle fluttuazioni dei prezzi europei dei prodotti petroliferi, garantendo un adeguamento automatico della tassazione alle condizioni di mercato.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1986, n. 340
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 340/1986
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1986, n. 340
## Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni
prodotti petroliferi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73 , recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti; Viste le comunicazioni della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 25 giugno e 8 luglio 1986, concernenti la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 1986; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. A partire dal 10 luglio 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate: a) da L. 79.050 a L. 79.893 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante; b) da L. 7.905 a L. 7.989,30 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina; c) da L. 22.572 a L. 24.349 e da L. 22.245 a L. 23.936 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, rispettivamente, per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, di cui alle lettere D), punto 3), ed F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ; d) da L. 7.410 a L. 7.916, da L. 8.692 a L. 9.300 e da L. 25.359 a L. 27.283 per quintale, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 luglio 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri VISENTINI, Ministro delle finanze ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1986 Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 22
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Il DPR 340/1986 disciplina l'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, un tributo indiretto che colpisce la produzione e l'importazione di carburanti e oli combustibili. Commercialisti e aziende operanti nel settore energetico devono considerare le aliquote specifiche per benzine, petrolio lampante, oli da gas e oli combustibili, nonché la sovrimposta di confine applicabile. Il decreto è rilevante per la determinazione dei costi di approvvigionamento energetico e per la corretta contabilizzazione delle imposte indirette in bilancio.
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