Quali modificazioni apporta il DPR 307/1986 alle aliquote dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 307/1986 modifica le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su specifici prodotti petroliferi a partire dal 28 giugno 1986. Le modificazioni riguardano principalmente le benzine speciali (diverse dall'acqua ragia minerale), la benzina comune e il petrolio diverso da quello lampante, per i quali l'imposta aumenta da L. 78.564 a L. 79.050 per ettolitro misurato a 15° centigradi. Il decreto si applica anche al "Jet Fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, con un aumento da L. 7.856,40 a L. 7.905 per ettolitro, ma solo per i quantitativi che eccedono il contingente annuo di 18.000 tonnellate. Queste modificazioni sono state adottate in seguito alla comunicazione del Comitato interministeriale prezzi riguardante la variazione dei prezzi medi europei dei prodotti petroliferi, sulla base della delega conferita al Governo dalla legge 73/1986. Le aziende operanti nel settore petrolifero e i distributori di carburanti dovevano adeguarsi alle nuove aliquote a partire dalla data di entrata in vigore del decreto.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1986, n. 307
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 307/1986
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1986, n. 307
## Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni
prodotti petroliferi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73 , recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti; Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 25 giugno 1986, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1986; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. A partire dal 28 giugno 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate: a) da L. 78.564 a L. 79.050 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante; b) da L. 7.856,40 a L. 7.905 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 giugno 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri VISENTINI, Ministro delle finanze ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica GORIA, Ministro del tesoro ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1986 Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 12
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Il DPR 307/1986 disciplina l'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, la sovrimposta di confine e i meccanismi di adeguamento delle aliquote in relazione alle variazioni dei prezzi medi europei. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per questioni relative a tassazione indiretta, accise su carburanti, benzina, petrolio e jet fuel, nonché per comprendere i vincoli normativi applicabili alle aziende del settore energetico e ai distributori di prodotti petroliferi.
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