Quali sono le modificazioni alle aliquote dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi introdotte dal DPR 24/1987?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 24/1987 modifica le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su diversi prodotti petroliferi, con effetto a partire dal 14 febbraio 1987. Le modifiche rispondono a una delega conferita dal Governo dalla legge 73/1986, che autorizzava l'aumento o la riduzione di tali imposte in relazione alle variazioni dei prezzi medi europei dei prodotti petroliferi. Il decreto aumenta le imposte su benzine speciali, petrolio, jet fuel destinato alla difesa, petrolio lampante e oli combustibili, con incrementi percentuali variabili a seconda della categoria di prodotto. Le aliquote sono espresse in lire per ettolitro (a 15°C) o per cento chilogrammi, a seconda della tipologia di carburante o combustibile interessato.
La normativa riguarda direttamente i produttori e i distributori di prodotti petroliferi, nonché l'Amministrazione della difesa per quanto concerne il Jet Fuel JP/4. Per le aziende operanti nel settore energetico e petrolifero, il decreto rappresenta un aumento dei costi di produzione e commercializzazione, con riflessi sulla determinazione dei prezzi al consumo e sulla gestione fiscale delle giacenze di magazzino. Gli incrementi sono differenziati per categoria merceologica, richiedendo una corretta classificazione dei prodotti secondo la tabella B della legge 19 marzo 1973, n. 32.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1987, n. 24
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 24/1987
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1987, n. 24
## Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni
prodotti petroliferi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73 , recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti; Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 11 febbraio 1987, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 13 febbraio 1987; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. A partire dal 14 febbraio 1987, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate: a) da L. 81.190 a L. 81.665 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante; b) da L. 8.119 a L. 8.166,50 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina; c) da L. 22.117 a L. 23.419 e da L. 23.515 a L. 24.766 per ettolitro alla temperatura di 15° C, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento e per gli oli da gas da usare come combustibili, di cui alla lettera D), punto 3), ed F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ; d) da L. 7.791 a L. 8.165, da L. 9.149 a L. 9.598 e da L. 26.804 a L. 28.227 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H, punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 febbraio 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri VISENTINI, Ministro delle finanze GORIA, Ministro del tesoro ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica ZANONE, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1987 Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 18
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Il DPR 24/1987 disciplina l'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, la sovrimposta di confine e le accise su benzine, petrolio lampante e oli combustibili, rappresentando uno strumento di politica fiscale energetica collegato alle variazioni dei prezzi internazionali. Commercialisti e consulenti tributari lo consultano per la corretta determinazione delle imposte indirette, la classificazione merceologica secondo le tabelle allegate e la gestione contabile delle giacenze di magazzino soggette a tassazione.
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