Decreto del Presidente della Repubblica Imposte Indirette

Decreto del Presidente della Repubblica 2387/1952

Proroga a non oltre il 31 dicembre 1953 delle norme temporanee per la prima, applicazione della nuova tariffa doganale.

Pubblicato: 30/12/1952 In vigore dal: 24/12/1952 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto del DPR 2387/1952 e fino a quando rimangono in vigore le norme temporanee sulla tariffa doganale?

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Il DPR 2387/1952 del 24 dicembre 1952 prolunga le disposizioni temporanee relative alla prima applicazione della nuova tariffa generale dei dazi doganali di importazione. Queste norme, originariamente approvate nel 1950 e successivamente modificate e prorogate più volte, erano destinate a scadere il 31 dicembre 1952. Con questo decreto, il Presidente della Repubblica estende la loro validità fino al 31 dicembre 1953, mantenendo i livelli tariffari precedentemente stabiliti. La proroga riguarda specificamente gli articoli 1, 2, 3 e 4 del DPR 1125/1951 e tutte le norme temporanee approvate dai decreti presidenziali citati tra il 1950 e il 1952. Il provvedimento è stato adottato su proposta del Ministro delle Finanze, in concerto con i ministeri competenti in materia di commercio estero, agricoltura, industria e tesoro, previa consultazione della Commissione parlamentare costituita per la materia doganale. Si tratta di una misura di continuità amministrativa volta a evitare vuoti normativi nel regime tariffario durante il periodo di transizione verso l'applicazione definitiva della nuova tariffa doganale.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1952, n. 2387

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 2387/1952 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1952, n. 2387 ## Proroga a non oltre il 31 dicembre 1953 delle norme temporanee per la prima, applicazione della nuova tariffa doganale. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846 ; Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 ; Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 , che dette norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione; Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578 ; 16 novembre 1950, n. 919 ; 31 gennaio 1951, n. 23 ; 2 aprile 1951, n. 225 ; 30 giugno 1951, n. 516 ; 1 novembre 1951, n. 1125 ; 31 marzo 1952, n. 169 , e 10 luglio 1952, n. 771 , che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme temporanee e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1952; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di mantenere i dazi della vigente tariffa doganale al livello stabilito con le anzidette norme temporanee; Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , prorogata con legge 7 dicembre 1952, n. 1846 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile e per il bilancio; Decreta: Art. 1 Le disposizioni degli articoli 1 , 2 , 3 e 4 del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125 , sono prorogate a non oltre il 31 dicembre 1953. A non oltre la stessa data sono prorogate le norme temporanee per la prima applicazione della nuova, tariffa doganale approvate coi decreti Presidenziali 8 luglio 1950, n. 453 ; 30 luglio 1950, n. 578 ; 16 n novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23 (art. 3); 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516 (art. 1); 1 novembre 1951, n. 1125 (art. 5); 31 marzo 1952, n. 169 (articoli 1 e 2) e 10 luglio 1952, n. 771 (articoli 1, 2 e 3).

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