Quali modificazioni apporta il DPR 225/1986 alle aliquote dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 225/1986 modifica le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine su specifici prodotti petroliferi a partire dal 31 maggio 1986, in attuazione della delega conferita dalla legge 73/1986. Le variazioni sono state determinate sulla base della comunicazione ufficiale relativa alle variazioni dei prezzi medi europei dei prodotti petroliferi, secondo il meccanismo di adeguamento automatico previsto dalla normativa delegante.
Il decreto prevede riduzioni di imposta per benzine speciali, benzina per turisti e Jet Fuel destinato alla difesa, mentre aumenta le aliquote per il petrolio lampante (per illuminazione e riscaldamento domestico), gli oli da gas combustibili e gli oli combustibili in varie categorie. Le diminuzioni oscillano tra lo 0,2% e il 3% circa, mentre gli aumenti variano dal 2% al 3,7% a seconda della categoria di prodotto.
Per le aziende operanti nel settore petrolifero, della distribuzione carburanti e della logistica, queste modifiche incidono direttamente sui costi di approvvigionamento e sulla determinazione dei prezzi di vendita. I commercialisti devono considerare questi adeguamenti nella contabilità delle giacenze di magazzino e nella gestione dei margini operativi, poiché l'imposta di fabbricazione rappresenta un elemento rilevante del costo del prodotto.
L'applicazione è immediata e automatica dal 31 maggio 1986, senza necessità di ulteriori atti amministrativi. Le variazioni si applicano sia all'imposta principale che alla corrispondente sovrimposta di confine, garantendo coerenza nella tassazione dei prodotti importati e nazionali.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1986, n. 225
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 225/1986
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1986, n. 225
## Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni
prodotti petroliferi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73 , recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti; Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 27 maggio 1986, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1986; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. A partire dal 31 maggio 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite: a) da L. 81.130 a L. 79.328 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante; b) da L. 60.661 a L. 58.859 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero; c) da L. 8.113 a L. 7.932,80 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina. 2. A partire dal 31 maggio 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate: a) da L. 19.063 a L. 21.054 e da L. 20.704 a L. 21.464 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, rispettivamente, per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, di cui alle lettere D), punto 3), ed F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ; b) da L. 6.949 a L. 7.176, da L. 8.138 a L. 8.412 e da L. 23.605 a L. 24.470 per quintale, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 225/1986 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il DPR 225/1986 disciplina l'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, un'accisa indiretta che incide sulla determinazione dei prezzi al consumo di benzina, gasolio, oli combustibili e carburanti per aviazione. Consulenti fiscali e aziende del settore energetico lo consultano per comprendere gli adeguamenti automatici delle aliquote in funzione delle variazioni dei prezzi medi europei, rilevanti per la contabilità industriale e la gestione delle scorte di magazzino.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.