Quali sono le modificazioni alle aliquote dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi introdotte dal DPR 196/1988?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 196/1988 riduce le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su specifici prodotti petroliferi a partire dall'11 giugno 1988. La norma si applica in seguito alla variazione dei prezzi medi europei dei prodotti petroliferi, sulla base della delega conferita al Governo dalla legge 417/1987. Le riduzioni riguardano principalmente le benzine speciali (diverse dall'acqua ragia minerale), la benzina comune e il petrolio diverso da quello lampante, con una diminuzione da 85.898 a 84.776 lire per ettolitro. Una riduzione specifica è prevista anche per il "Jet Fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, per i quantitativi eccedenti il contingente annuo di 18.000 tonnellate. Queste modifiche rappresentano un adeguamento fiscale automatico collegato all'andamento dei prezzi internazionali, strumento utilizzato per mantenere la competitività del mercato interno dei carburanti.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1988, n. 196
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 196/1988
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1988, n. 196
## Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione
su alcuni prodotti petroliferi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417 , recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti; Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 7 giugno 1988 concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 1988; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. A partire dall'11 giugno 1988, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite: a) da L. 85.898 a L. 84.776 per ettolitro, alla temperatura di 15 ›C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante; b) da L. 8.589,80 a L. 8.477,60 per ettolitro, alla temperatura di 15 ›C, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
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Il DPR 196/1988 disciplina l'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, la sovrimposta di confine e i meccanismi di adeguamento automatico delle aliquote in relazione ai prezzi medi europei. Commercialisti e aziende operanti nel settore energetico e della distribuzione di carburanti consultano questa normativa per comprendere le variazioni fiscali su benzine, petrolio e combustibili, nonché le agevolazioni previste per specifici contingenti destinati alla difesa.
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