Quali modificazioni apporta il DPR 185/1986 alle aliquote dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 185/1986 del 16 maggio 1986 aumenta le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su specifici prodotti petroliferi, in seguito alla variazione dei prezzi medi europei comunicata dal Comitato interministeriale prezzi. Il decreto si applica a partire dal 17 maggio 1986 e riguarda principalmente i distributori e i produttori di prodotti petroliferi soggetti a questa imposizione indiretta.
Le modificazioni interessano due categorie di prodotti: il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e gli oli da gas combustibili, per i quali l'imposta aumenta da L. 18.023 a L. 19.063 per ettolitro (e la sovrimposta da L. 19.782 a L. 20.704); gli oli combustibili diversi da quelli speciali (semifluidi, fluidi e fluidissimi), per i quali gli aumenti variano da L. 6.673 a L. 6.949, da L. 7.807 a L. 8.138 e da L. 22.556 a L. 23.605 per quintale, a seconda della tipologia.
Per i commercialisti e le aziende del settore energetico, questo decreto rappresenta un adeguamento fiscale automatico legato all'andamento dei prezzi internazionali, con effetti diretti sui costi di produzione e sulla determinazione dei prezzi di vendita. L'aumento dell'imposizione indiretta incide sulla competitività dei prodotti e sulla gestione della marginalità commerciale delle imprese distributrici.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1986, n. 185
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 185/1986
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1986, n. 185
## Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni
prodotti petroliferi.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73 , recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento di prezzi medi europei di tali prodotti; Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 14 maggio 1986, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1986; Sulla proposta del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto: 1. A partire dal 17 maggio 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate: a) da L. 18.023 a L. 19.063 e da L. 19.782 a L. 20.704 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, rispettivamente, per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, di cui alle lettere D), punto 3), ed F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ; b) da L. 6.673 a L. 6.949, da L. 7.807 a L. 8.138 e da L. 22.556 a L. 23.605 per quintale, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 maggio 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri VISENTINI, Ministro delle finanze GORIA, Ministro del tesoro ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1986 Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 2
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Il DPR 185/1986 disciplina l'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, la sovrimposta di confine e gli adeguamenti tariffari collegati alle variazioni dei prezzi medi europei. Commercialisti e aziende del settore energetico lo consultano per verificare gli obblighi di versamento, la corretta classificazione dei prodotti petroliferi secondo la tabella B della legge 19 marzo 1973, n. 32, e l'impatto fiscale sulle operazioni di distribuzione e commercializzazione di combustibili.
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