Quali modificazioni apporta il DPR 17/1987 alle aliquote dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 17/1987 del 6 febbraio 1987 aumenta le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su specifici prodotti petroliferi, a partire dal 7 febbraio 1987. La norma si applica alle benzine speciali (diverse dall'acqua ragia minerale), alla benzina comune e al petrolio diverso da quello lampante, per i quali l'imposta passa da L. 80.730 a L. 81.190 per ettolitro a 15 °C. Il decreto riguarda anche il "Jet Fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, con un aumento da L. 8.073 a L. 8.119 per ettolitro, ma solo per i quantitativi che eccedono il contingente annuo di 18.000 tonnellate. L'aumento è stato disposto in seguito alla comunicazione del Comitato interministeriale prezzi circa la variazione dei prezzi medi europei dei prodotti petroliferi, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 73/1986. Per le aziende operanti nel settore petrolifero e i commercialisti che le assistono, questo decreto rappresenta un adeguamento fiscale rilevante che incide direttamente sui costi di produzione e sulla determinazione dei prezzi di vendita dei carburanti.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1987, n. 17
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 17/1987
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1987, n. 17
## Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni
prodotti petroliferi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73 , recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento, alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti; Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 4 febbraio 1987, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1987; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. A partire dal 7 febbraio 1987, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate: a) da L. 80.730 a L. 81.190 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante; b) da L. 8.073 a L. 8.119 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 febbraio 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri VISENTINI, Ministro delle finanze GORIA, Ministro del tesoro ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica ZANONE, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1987 Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 16
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Il DPR 17/1987 disciplina l'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, la sovrimposta di confine e gli adeguamenti tariffari su benzine e carburanti. Commercialisti e aziende del settore energetico lo consultano per verificare le aliquote applicabili, i contingenti doganali e l'incidenza fiscale sulla determinazione dei costi di produzione e sulla marginalità commerciale dei prodotti petroliferi.
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