Decreto del Presidente della Repubblica Imposte Indirette

Decreto del Presidente della Repubblica 1680/1965

Istituzione di tasse compensative sulle destrine, amidi 9 fecole solubili o torrefatte.

Pubblicato: 17/03/1966 In vigore dal: 30/12/1965 Documento ufficiale

Quali tasse compensative istituisce il DPR 1680/1965 sui prodotti amidacei provenienti dai Paesi comunitari?

Spiegato da FiscoAI
Il decreto istituisce tasse compensative sulle destrine a base di fecola di patate e sulle fecole di patate solubili o torrefatte importate dai Paesi della Comunità Economica Europea. Queste tasse si applicano in aggiunta ai dazi doganali ordinari e rappresentano un meccanismo di protezione della produzione nazionale italiana di tali prodotti. Le aliquote variano a seconda del Paese di provenienza: 1.735 lire per 100 kg dal Belgio e Lussemburgo, 324 lire per 100 kg dalla Francia, e 2.020 lire per 100 kg dai Paesi Bassi. Il regime ha validità dal 30 dicembre 1965 fino al 30 giugno 1966 e rappresenta una misura temporanea di equilibrio commerciale nel contesto dell'integrazione europea. Le tasse vengono riscosse solo se i Paesi esportatori non applicano a loro volta tasse di compensazione all'esportazione, creando così un sistema di reciprocità che evita doppi oneri sugli scambi commerciali.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1965, n. 1680

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1680/1965 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1965, n. 1680 ## Istituzione di tasse compensative sulle destrine, amidi 9 fecole solubili o torrefatte. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13 ; Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 ; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e dà esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 4 della legge 1 febbraio 1965, n. 13 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 1906, per le destrine a base di fecola di patate e per le fecole di patate solubili o torrefatte (voce della tariffa n. ex 35.05-A) provenienti dai sottoindicati Paesi comunitari, è dovuta, in aggiunta al dazio ed agli altri diritti doganali, una tassa di compensazione nelle seguenti misure: lire 1735 per 100 kg. all'importazione dal Regno del Belgio e dal Granducato dei Lussemburgo; lire 324 per 100 k all'importazione dalla Repubblica Francese; lire 2020 per 100 kg. all'importazione dal Regno dei Paesi Bassi. Tali tasse saranno riscosse soltanto nel caso in cui I predetti Paesi non applichino all'esportazione dei prodotti medesimi le seguenti tasse di compensazione: franchi belgi 130,65 per 100 kg. all'esportazione dal Regno del Belgio e dal Granducato del Lussemburgo; franchi francesi 2.34 per 100 kg. all'esportazione dalla Repubblica Francese; fiorini olandesi 10,70 per 100 kg. all'esportazione dal Regno dei Paesi Bassi.

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Il DPR 1680/1965 disciplina le tasse compensative su prodotti amidacei nel contesto della Comunità Economica Europea, rappresentando un'applicazione pratica dei dazi doganali compensativi e della protezione tariffaria. Importatori e operatori del commercio estero devono considerare questi oneri aggiuntivi insieme ai dazi ordinari, alle quote tariffarie e alle reciprocità commerciali previste dai trattati internazionali ratificati dall'Italia.

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