Quali sono le modificazioni temporanee applicate al regime daziario delle carni bovine congelate nel periodo ottobre-dicembre 1965?
Spiegato da FiscoAI
Il decreto stabilisce una riduzione temporanea dei dazi doganali sulla carne congelata bovina importata da paesi extra-CEE durante il trimestre finale del 1965. La norma si applica specificamente alla carne destinata alla trasformazione sotto controllo doganale, cioè sottoposta a lavorazione industriale in regime di sospensione dei dazi. Il dazio applicabile è ridotto al 10% sul valore, anziché alle aliquote ordinarie previste dalla tariffa doganale generale. La misura è limitata a un contingente massimo di 17.000 tonnellate di carne non disossata, con una conversione tecnica per cui 100 kg di carne disossata equivalgono a 130 kg di carne non disossata ai fini del conteggio del contingente. Questa disposizione rappresenta una misura eccezionale di politica commerciale, probabilmente adottata per contenere i prezzi interni della carne e favorire le industrie di trasformazione, in un contesto di integrazione europea ancora agli albori.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. 1429
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1429/1965
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. 1429
## Temporanee modificazioni al regime daziario delle carni bovine
congelate.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13 ; Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 ; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e dà esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 4 della legge 1 febbraio 1965, n. 13 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Dal 1 ottobre 1965 al 31 dicembre 1965, per la "carne congelata della specie bovina domestica" (voce della tariffa ex 02.01-A-II) destinata alla trasformazione sotto controllo doganale, proveniente da Paesi estranei alla Comunità Economica Europea, si applica il dazio del 10% sul valore, nei limiti di un contingente di tonnellate 17.000 espresse in carne non disossata. Per l'utilizzo del suddetto contingente, 100 Kg. di carne disossata equivalgono a 130 Kg. di carne non disossata.
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Il decreto riguarda il regime daziario, i dazi doganali d'importazione e i contingenti tariffari applicabili alle importazioni da paesi extra-CEE. Commercialisti e operatori del settore agroalimentare devono considerare le aliquote doganali, la sospensione dei dazi in regime di trasformazione sotto controllo doganale e le equivalenze tecniche tra diverse tipologie di merce per il calcolo dei contingenti. La normativa si colloca nel quadro dei Trattati istitutivi della Comunità Economica Europea e della disciplina delle importazioni.
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