Quali modificazioni apporta il DPR 117/1987 alle aliquote dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Presidente della Repubblica 117/1987, emanato il 27 marzo 1987, riduce le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su specifici prodotti petroliferi. La norma si applica a partire dalla data di emanazione e riguarda principalmente i distributori e i produttori di carburanti e derivati petroliferi. In concreto, il decreto prevede una diminuzione dell'imposta sulle benzine speciali (diverse dall'acqua ragia minerale), sulla benzina comune e sul petrolio diverso da quello lampante, riducendo l'aliquota da L. 81.645 a L. 80.573 per ettolitro a 15°C. Inoltre, riduce l'imposta sul "Jet Fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, da L. 8.164,50 a L. 8.057,30 per ettolitro, ma solo per i quantitativi eccedenti il contingente annuo di 18.000 tonnellate. Queste riduzioni erano motivate dalla variazione dei prezzi medi europei dei prodotti petroliferi, come comunicato dal Comitato interministeriale prezzi.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1987, n. 117
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 117/1987
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1987, n. 117
## Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni
prodotti petroliferi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73 , recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti; Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 25 marzo 1987, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 marzo 1987; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. A partire dal 27 marzo 1987, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite: a) da L. 81.645 a L. 80.573 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante; b) da L. 8.164,50 a L. 8.057,30 per ettolitro, alla temperatura di 15°C per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
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Il DPR 117/1987 disciplina l'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, la sovrimposta di confine e le aliquote su benzine, petrolio e carburanti per uso militare, rappresentando un intervento di politica fiscale legato alle fluttuazioni dei prezzi internazionali. Commercialisti e aziende del settore energetico consultano questa normativa per verificare gli obblighi tributari su accise e imposte di consumo sui derivati petroliferi.
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