Quali modifiche apporta il DPR 116/1986 alle aliquote dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 116/1986, emanato il 18 aprile 1986, modifica le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine su specifici prodotti petroliferi, con effetto a partire dal 19 aprile 1986. Il decreto si applica a benzine speciali, benzina per turisti stranieri e residenti all'estero, e Jet Fuel JP/4 destinato all'Amministrazione della difesa. Le modifiche rappresentano aumenti contenuti delle imposte: ad esempio, la benzina passa da L. 78.728 a L. 79.613 per ettolitro, mentre la benzina per turisti aumenta da L. 58.259 a L. 59.144 per ettolitro. Il decreto riguarda principalmente i distributori di carburanti, le compagnie petrolifere e l'Amministrazione della difesa, che devono adeguare i loro sistemi di calcolo e versamento delle imposte. Rimangono invariate le aliquote per il petrolio lampante per uso domestico e gli oli da gas, mantenendo una tassazione agevolata per questi prodotti essenziali. Le variazioni sono state disposte in seguito alla comunicazione del Comitato interministeriale prezzi sulla variazione dei prezzi medi europei dei prodotti petroliferi, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 73/1986.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1986, n. 116
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 116/1986
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1986, n. 116
## Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni
prodotti petroliferi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73 , recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti; Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 15 aprile 1986, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 1986; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. A partire dal 19 aprile 1986, le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi, stabilite con i decreti-legge 28 febbraio 1986, n. 40 e 13 marzo 1986, n. 63 , con il decreto-legge 5 marzo 1986, n. 58 e con la relativa legge di conversione 17 aprile 1986, n. 109, nonchè con i decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1986, n. 75 e 11 aprile 1986, n. 100 , sono modificate nelle seguenti misure: a) da L. 78.728 a L. 79.613 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante; b) da L. 58.259 a L. 59.144 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero; c) da L. 7.872,80 a L. 7.961,30 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina. 2. Rimangono ferme le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine stabilite in L. 18.023 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico, nonchè in L. 17.763 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per gli oli da gas da usare come combustibili e in L. 6.068, in L. 7.082 e in L. 20.259 per quintale, rispettivamente per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1986, n. 100 , a modifica di quelle fissate con i decreti-legge 28 febbraio 1986, n. 40 e 13 marzo 1986, n. 63 , e con la legge 17 aprile 1986, n. 109 , di conversione del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 58 . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 aprile 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri VISENTINI, Ministro delle finanze ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1986 Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 11
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Il DPR 116/1986 disciplina l'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, la sovrimposta di confine e le aliquote differenziate per benzine, carburanti e oli combustibili. Commercialisti e consulenti fiscali che operano nel settore energetico e petrolifero consultano questo decreto per verificare gli obblighi di versamento delle accise, le variazioni delle aliquote e la corretta classificazione dei prodotti soggetti a tassazione differenziata.
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