Decreto Ministeriale 5142/1887
Che sospendendo l'applicazione dell'articolo 11 della legge 14 luglio 1887, numero 4703 (serie 3ª), determina l'abbuono del 10 per cento a favore dei fabbricanti di spirito ed esenta dal dazio doganale, oltre al melazzo, anche i cereali provenienti dall'estero per la distillazione. (087U5142)
Quali agevolazioni fiscali e doganali introduce il Decreto Ministeriale 5142/1887 a favore dei fabbricanti di spirito?
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Riferimento normativo
DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1887, n. 5142
Testo normativo
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Prova gratis Vai alla dashboardIl Decreto Ministeriale 5142/1887 riguarda agevolazioni doganali, abbuoni fiscali e esenzioni da dazi per l'industria distillatoria, con particolare riferimento al trattamento delle materie prime importate (melazzo e cereali) utilizzate nella produzione di spirito. Commercialisti e storici del diritto tributario lo consultano per comprendere l'evoluzione della politica fiscale protezionistica italiana e il regime doganale storico applicato ai settori strategici.