Importazione di autoveicoli "fuoristrada" per il trasporto di persone
e/o merci, nonche' di autocarri per il trasporto di merci "non
fuoristrada", originari del Giappone ed immessi in libera pratica
negli altri Stati membri della CEE.
Cosa prevede il Decreto Ministeriale 343/1987 riguardo all'importazione di autoveicoli giapponesi in Italia?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 343/1987, emanato dal Ministro del Commercio con l'Estero di concerto con il Ministro delle Finanze, introduce una sospensione provvisoria del regime di autorizzazione automatica per l'importazione di specifici autoveicoli di origine giapponese. La norma si applica agli autoveicoli "fuoristrada" per il trasporto di persone e/o merci, nonché agli autocarri "non fuoristrada" per il trasporto di merci, a condizione che siano già stati immessi in libera pratica negli altri Stati membri della CEE.
La decisione nasce dal rigetto, da parte della Commissione CEE, del ricorso italiano presentato secondo l'articolo 115 del Trattato di Roma, che mirava a escludere dal trattamento di libera pratica taluni prodotti giapponesi. L'Italia aveva richiesto un riesame della decisione, ma la Commissione non ha accolto tale istanza.
Il decreto introduce una misura di controllo temporaneo finalizzata a raccogliere dati accurati sull'incidenza effettiva di queste importazioni sulla bilancia valutaria italiana, in assenza di informazioni pregresse sufficienti. Questa sospensione consente all'amministrazione di acquisire tempestivamente i dati sulle importazioni effettive e di stimare l'impatto economico reale.
Per le aziende importatrici, la norma comporta l'obbligo di richiedere autorizzazione specifica (anziché automatica) per l'importazione di questi veicoli, con conseguenti adempimenti amministrativi e possibili ritardi nei tempi di sdoganamento durante il periodo di vigenza della sospensione.
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Riferimento normativo
DECRETO 7 agosto 1987, n. 343
Testo normativo
DECRETO n. 343/1987
# DECRETO 7 agosto 1987, n. 343
## Importazione di autoveicoli "fuoristrada" per il trasporto di persone
e/o merci, nonche' di autocarri per il trasporto di merci "non
fuoristrada", originari del Giappone ed immessi in libera pratica
negli altri Stati membri della CEE.
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12 , concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero; Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786 , concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri; Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1981 , recante: "Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero", e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 agosto 1985 , recante: "Disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci", e successive modificazioni; Vista la decisione del 15 giugno 1987 con la quale la Commissione CEE ha respinto il ricorso dell'Italia all'art. 115 del trattato di Roma per l'esclusione dal trattamento di libera pratica di taluni prodotti di origine giapponese; Vista la comunicazione del 3 agosto 1987 con la quale la Commissione CEE ha informato di non avere accolto la richiesta dell'Italia di riesame della citata decisione del 15 giugno 1987; Ritenuta l'opportunità, in mancanza di informazioni valutarie pregresse, di poter stimare con tempestività l'incidenza effettiva sulla bilancia valutaria delle importazioni relative agli autoveicoli di cui alla citata decisione, e contemporaneamente di permettere una rapida acquisizione dei dati concernenti le importazioni effettive; Decreta: Art. 1 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è provvisoriamente sospeso il regime dell'autorizzazione automatica per l'importazione dei seguenti prodotti, originari del Giappone ed immessi in libera pratica negli altri Stati membri della CEE: V.D. Indicazione dei prodotti 87.02 ex A e ex B stat. da 210 a 400 Autoveicoli "fuoristrada" per il trasporto di persone e/o di merci da 810 a 880 Autocarri "non fuoristrada" per il trasporto merci
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Il Decreto Ministeriale 343/1987 riguarda il regime valutario e i controlli sulle importazioni di autoveicoli giapponesi, disciplinando l'autorizzazione amministrativa per merci originarie di paesi extracomunitari immesse in libera pratica nella CEE. La norma è rilevante per importatori, spedizionieri e consulenti commerciali che operano nel settore automotive e devono gestire le procedure doganali e valutarie secondo le disposizioni ministeriali e i vincoli comunitari.
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