Quali sono le modalità di applicazione del prelievo di corresponsabilità sui cereali secondo il Decreto Ministeriale 244/1988?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 244/1988 disciplina l'applicazione del prelievo di corresponsabilità sui cereali prodotti nella Comunità Europea e immessi sul mercato, escludendo il riso. Si tratta di un prelievo composto da due componenti: il prelievo di corresponsabilità ordinario e il prelievo di corresponsabilità supplementare, che vengono applicati unitariamente. Il decreto stabilisce che la campagna di riferimento decorre dal 1° giugno al 31 maggio per la maggior parte dei cereali, mentre per mais e sorgo va dal 1° luglio al 30 giugno. Per la campagna 1988-89, a partire dal 1° gennaio 1989, l'importo complessivo del prelievo è fissato in L. 13.488,77 per tonnellata, di cui L. 4.692,45 costituiscono il prelievo supplementare residuo non rimborsabile. L'importo del prelievo può variare per ogni campagna mediante apposito decreto ministeriale, secondo le decisioni adottate a livello comunitario. Il decreto affida all'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) la gestione operativa di queste misure.
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Riferimento normativo
DECRETO 22 giugno 1988, n. 244
Testo normativo
DECRETO n. 244/1988
# DECRETO 22 giugno 1988, n. 244
## Misure relative all'applicazione del prelievo di
corresponsabilita' sui cereali.
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975 , modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1097/88 del Consiglio del 25 aprile 1988 , ed in particolare gli articoli 4 e 4ter che hanno istituito un prelievo di corresponsabilità ed un prelievo di corresponsabilità supplementare sui cereali; Visto il regolamento CEE n. 1432/88 della commissione del 26 maggio 1988 recante modalità di applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali; Visto il regolamento CEE n. 1530/88 della commissione del 1› giugno 1988 recante misure nell'ambito del regime di esenzione dei piccoli produttori dal prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610 , concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., ed in particolare l'art. 3, lettera a); Rilevato che l'importo del prelievo di corresponsabilità e del prelievo di corresponsabilità supplementare ammonta complessivamente a L. 17.184 per tonnellata di cereale; Considerato che occorre adottare le misure necessarie per l'applicazione della regolamentazione comunitaria sopracitata; Decreta: Art. 1 P r e l i e v o ((Il prelievo di corresponsabilità ed il prelievo di corresponsabilità supplementare, di cui al regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75 , riguardano tutti i cereali prodotti nella Comunità ed immessi sul mercato, con esclusione del riso. Nel testo del presente decreto il prelievo di corresponsabilità e quello supplementare sui cereali saranno indicati unitariamente con l'espressione "prelievo". Ai fini del prelievo, la campagna inizia il 1› giugno e termina il 31 maggio per tutti i cereali, eccezion fatta per il mais ed il sorgo per i quali la stessa campagna inizia il 1› luglio e termina il 30 giugno. Con apposito decreto ministeriale, per ogni campagna, sarà determinato l'importo del prelievo applicabile, nonchè le eventuali variazioni dello stesso, e rispettive decorrenze, secondo le decisioni adottate in sede comunitaria. Per la sola campagna 1988-89 ed a partire dal 1› gennaio 1989 l'importo del prelievo è pari a L. 13.488,77 per tonnellata di cui L. 4.692,45 a titolo di prelievo supplementare residuo e non rimborsabile)) .
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Il Decreto 244/1988 è il riferimento normativo per chi opera nel settore cerealicolo riguardo al prelievo di corresponsabilità, prelievo supplementare e regime di esenzione per piccoli produttori. Agricoltori, cooperative agricole e commercialisti che assistono aziende cerealicole lo consultano per comprendere obblighi contributivi, campagne di riferimento, importi applicabili e modalità di versamento secondo la regolamentazione CEE 2727/75.
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