Decisione UE In vigore Imposte Indirette

Decisione UE 1969/2025

Decisione (UE) 2025/1969 della Commissione, del 1o ottobre 2025, relativa alla franchigia dai dazi all'importazione concessa per le merci destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle vittime del ciclone Chido a Mayotte (Francia), un territorio ultraperiferico dell'Unione notificata con il numero C(2025) 6567

Pubblicato: 01/10/2025 In vigore dal: 01/10/2025 Documento ufficiale

Quali merci possono essere importate in Francia senza pagare dazi doganali in seguito al ciclone Chido a Mayotte, e quali sono le condizioni e i termini applicabili?

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La Decisione UE 2025/1969 concede un'esenzione dai dazi all'importazione per le merci destinate al soccorso delle vittime del ciclone Chido, che ha colpito Mayotte (territorio ultraperiferico francese) il 14 dicembre 2024. L'esenzione si applica alle importazioni effettuate in Francia dal 16 dicembre 2024 al 16 giugno 2025 e riguarda merci destinate alla distribuzione gratuita o alla messa a disposizione gratuita delle vittime del disastro. Le merci devono essere importate da organizzazioni pubbliche, enti statali, organismi pubblici o enti caritativi/filantropici autorizzati dalle autorità francesi competenti, e devono rimanere destinate all'uso a Mayotte. La normativa prevede anche che le unità di pronto soccorso possono importare merci in esenzione dai dazi per far fronte alle proprie necessità operative. La Francia ha l'obbligo di comunicare alla Commissione europea entro il 31 ottobre 2025 un rapporto dettagliato sulle importazioni beneficiarie dell'esenzione, includendo dati doganali, organizzazioni coinvolte, misure di conformità e controlli doganali effettuati, al fine di garantire il corretto utilizzo dell'agevolazione e proteggere gli interessi finanziari dell'Unione.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/1969 della Commissione, del 1o ottobre 2025, relativa alla franchigia dai dazi all'importazione concessa per le merci destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle vittime del ciclone Chido a Mayotte (Francia), un territorio ultraperiferico dell'Unione [notificata con il numero C(2025) 6567] EN: Commission Decision (EU) 2025/1969 of 1 October 2025 on relief from import duties granted for goods to be distributed or made available free of charge to victims of Cyclone Chido in Mayotte (France), an outermost territory of the Union (notified under document C(2025) 6567)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1969 2.10.2025 DECISIONE (UE) 2025/1969 DELLA COMMISSIONE del 1 o ottobre 2025 relativa alla franchigia dai dazi all'importazione concessa per le merci destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle vittime del ciclone Chido a Mayotte (Francia), un territorio ultraperiferico dell'Unione [notificata con il numero C(2025) 6567] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ( 1 ) , in particolare l'articolo 76, primo comma, considerando quanto segue: (1) Il 14 dicembre 2024 il ciclone Chido ha colpito Mayotte (Francia), un territorio ultraperiferico dell'Unione. Tale ciclone costituisce una catastrofe ai sensi del capo XVII, sezione C (articoli da 74 a 80), del regolamento (CE) n. 1186/2009. Vi è quindi motivo per autorizzare l'importazione in franchigia di merci che rispondono ai requisiti di cui agli articoli da 74 a 80 del suddetto regolamento. (2) Il 24 dicembre 2024 le autorità francesi hanno chiesto l'autorizzazione ad applicare la franchigia dai dazi doganali alle merci importate destinate alle vittime del ciclone Chido. L'8 gennaio 2025 alla Francia sono state chieste ulteriori informazioni. La Francia ha trasmesso tali informazioni il 14 febbraio e le ha integrate con informazioni supplementari il 29 aprile 2025. (3) Sulla base delle informazioni presentate dalla Francia, è opportuno concedere a tale paese la franchigia dai dazi all'importazione applicabili alle merci importate ai fini di cui all'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1186/2009. (4) Al fine di monitorare le importazioni per le quali è concessa la franchigia dai dazi all'importazione e di garantire la corretta applicazione della presente decisione, la Francia dovrebbe comunicare la natura e i quantitativi delle merci ammesse in franchigia dai dazi all'importazione ai fini della distribuzione o della messa a disposizione gratuita delle vittime del ciclone Chido a Mayotte (Francia). (5) Al fine di garantire il rispetto delle condizioni stabilite nella presente decisione, evitare irregolarità e proteggere gli interessi finanziari dell'Unione e degli Stati membri, è opportuno che la Francia comunichi alla Commissione, entro la scadenza indicata dalla presente decisione, i controlli doganali e in materia di gestione del rischio applicati a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) per quanto attiene all'immissione in libera pratica nonché all'uso delle merci per le quali è concesso il beneficio della franchigia dai dazi doganali. (6) Tenuto conto delle sfide estreme che Mayotte (Francia) ha dovuto affrontare a causa del ciclone Chido, è opportuno concedere la franchigia dai dazi all'importazione per le importazioni effettuate in Francia dal 16 dicembre 2024 al 16 giugno 2025. (7) Il 27 giugno 2025 gli Stati membri sono stati consultati conformemente a quanto disposto all'articolo 76, primo comma, del regolamento (CE) n. 1186/2009, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   Dal 16 dicembre 2024 al 16 giugno 2025 le merci sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 in Francia se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) le merci sono destinate a uno dei seguenti usi: i) per la distribuzione gratuita da parte degli organismi e delle organizzazioni di cui alla lettera c); a beneficio delle vittime del ciclone verificatosi a Mayotte (Francia) nel dicembre 2024 («ciclone Chido»); ii) messa a disposizione gratuita a favore delle vittime del ciclone Chido, laddove le merci restano di proprietà degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c); b) le merci soddisfano i requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009; c) le merci sono importate per l'immissione in libera pratica (in Francia, compreso Mayotte) da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico, oppure da o per conto di altri enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità competenti della Francia, purché siano destinate ad essere utilizzate a Mayotte (Francia). 2.   Le merci sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009, alle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se sono importate per l'immissione in libera pratica e destinate ad essere utilizzate da unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità. Articolo 2 Entro il 31 ottobre 2025 la Francia comunica alla Commissione le informazioni seguenti: a) in forma consolidata, per quanto riguarda le merci ammesse in franchigia dai dazi all'importazione a norma dell'articolo 1: i) numero di dichiarazione doganale; ii) data di accettazione della dichiarazione doganale; iii) codice della nomenclatura combinata; iv) codice della tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC); v) massa netta; vi) unità supplementare, se del caso; vii) valore delle merci; viii) aliquota del dazio; ix) importo dei dazi non riscossi; x) origine delle merci; xi) nominativi degli enti e delle organizzazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c); b) un elenco delle organizzazioni statali autorizzate incaricate di distribuire e mettere a disposizione delle vittime del ciclone le merci che beneficiano della franchigia dai dazi; c) le misure adottate per garantire la conformità con gli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009; d) le misure in materia di gestione del rischio e, se del caso, di controlli doganali adottate dalla Francia a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013 per quanto riguarda le merci ammesse in franchigia dai dazi all'importazione a norma dell'articolo 1 della presente decisione. Articolo 3 La Repubblica francese è destinataria della presente decisione. Essa si applica a decorrere dal 16 dicembre 2024. Fatto a Bruxelles, il 1 o ottobre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1186/oj . ( 2 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1969/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2025/1969 disciplina l'esenzione dai dazi doganali secondo il Regolamento (CE) n. 1186/2009 sulle franchigie doganali comunitarie, applicabile in caso di catastrofi naturali. I professionisti del commercio internazionale e della dogana devono considerare l'immissione in libera pratica, la nomenclatura combinata, il codice TARIC e i controlli doganali secondo il Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione). L'agevolazione riguarda specificamente i territori ultraperiferici e richiede documentazione dettagliata per la tracciabilità delle merci e la gestione del rischio doganale.

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