Decisione UE In vigore Imposte Indirette

Decisione UE 1674/2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1674 del Consiglio del 29 ottobre 2020 che autorizza la Svezia ad applicare sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un’aliquota d’imposta ridotta a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

Pubblicato: 29/10/2020 In vigore dal: 29/10/2020 Documento ufficiale

Quali sono le condizioni e la durata dell'autorizzazione della Svezia ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta sull'energia elettrica fornita alle navi ormeggiate in porto?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/1674 autorizza la Svezia ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta sull'energia elettrica erogata da impianti di terra (shore power) fornita direttamente alle navi ormeggiate nei porti, escluse le imbarcazioni private da diporto. L'autorizzazione si applica dal 26 giugno 2020 al 31 dicembre 2023, con effetto retroattivo per garantire continuità rispetto alla precedente deroga scaduta il 25 giugno 2020. La misura deve comunque rispettare i livelli minimi di tassazione previsti dall'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE. L'obiettivo della norma è incentivare l'uso di energia elettrica da terra anziché combustibili bunker, riducendo così le emissioni inquinanti e il rumore nei porti. La deroga cesserà di applicarsi anticipatamente qualora il Consiglio adotti disposizioni generali sulle agevolazioni fiscali per l'energia elettrica erogata da impianti di terra, secondo l'articolo 113 del TFUE o altre disposizioni pertinenti del trattato.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1674 del Consiglio del 29 ottobre 2020 che autorizza la Svezia ad applicare sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un’aliquota d’imposta ridotta a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE EN: Council Implementing Decision (EU) 2020/1674 of 29 October 2020 authorising Sweden to apply a reduced rate of taxation to electricity directly provided to vessels at berth in a port, in accordance with Article 19 of Directive 2003/96/EC

Testo normativo

12.11.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 378/3 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1674 DEL CONSIGLIO del 29 ottobre 2020 che autorizza la Svezia ad applicare sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un’aliquota d’imposta ridotta a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità ( 1 ) , in particolare l’articolo 19, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con la decisione di esecuzione 2014/725/UE del Consiglio ( 2 ) , la Svezia è stata autorizzata ad applicare fino al 25 giugno 2020 un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto («energia elettrica erogata da impianti di terra»), in conformità dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. (2) Con lettera del 15 agosto 2019 la Svezia ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare sull’energia elettrica erogata da impianti di terra un’aliquota di imposta ridotta, a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. Le autorità svedesi hanno fornito ulteriori informazioni con lettera del 1 o aprile 2020. (3) Con l’aliquota ridotta di imposta che intende applicare, la Svezia mira a continuare a promuovere l’uso di energia elettrica erogata da impianti di terra. L’uso di tale tipo di energia elettrica è considerato, sotto il profilo ambientale, una modalità meno dannosa per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica delle navi ormeggiate nei porti, rispetto al consumo di combustibili bunker. (4) Nella misura in cui permette di evitare le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dall’uso di combustibili bunker, il ricorso da parte di navi ormeggiate in porto all’energia elettrica erogata da impianti di terra migliora localmente la qualità dell’aria nelle città portuali e riduce i livelli di rumore. Si prevede pertanto che la misura contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell’Unione in materia di ambiente, salute e clima. (5) La concessione dell’autorizzazione alla Svezia ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica erogata da impianti di terra non eccede quanto necessario per incrementare l’utilizzo di questo tipo di energia elettrica, poiché nella maggior parte dei casi la produzione di elettricità a bordo continuerà a rappresentare l’alternativa più competitiva. Per la stessa ragione, a causa dell’attuale scarsa penetrazione nel mercato della tecnologia in questione, è poco probabile che durante la sua vigenza l’applicazione di detta aliquota d’imposta ridotta determini significative distorsioni della concorrenza e pertanto non pregiudicherà il corretto funzionamento del mercato interno. (6) A norma dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, di tale di tale direttiva, deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Per garantire che il periodo di autorizzazione sia sufficientemente lungo da non dissuadere gli operatori economici interessati dall’effettuare i necessari investimenti, è opportuno concedere la richiesta autorizzazione fino al 31 dicembre 2023. Tuttavia, l’autorizzazione dovrebbe cessare di applicarsi dalla data di applicazione di eventuali disposizioni generali sulle agevolazioni fiscali per l’energia elettrica erogata da impianti di terra, ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, qualora tali disposizioni diventino applicabili prima del 31 dicembre 2023. (7) A causa delle difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19, la procedura di rinnovo della deroga ha richiesto più tempo del previsto e non è stata completato entro il 25 giugno 2020. Per fornire certezza giuridica agli operatori portuali e agli armatori ed evitare un potenziale aumento dell’onere amministrativo per i distributori e i ridistributori di energia elettrica, è opportuno garantire che la Svezia possa continuare ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica erogata da impianti di terra. È opportuno pertanto concedere l’autorizzazione richiesta con effetto dal 26 giugno 2020, senza soluzione di continuità rispetto alle disposizioni precedenti di cui alla decisione di esecuzione 2014/725/UE. (8) La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Si autorizza la Svezia ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica fornita direttamente a navi ormeggiate in porto («energia elettrica erogata da impianti di terra»), diverse dalle imbarcazioni private da diporto, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 10 della direttiva 2003/96/CE. Articolo 2 La presente decisione si applica dal 26 giugno 2020 al 31 dicembre 2023. Tuttavia, se il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 del TFUE o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dovesse adottare disposizioni generali relative alle agevolazioni fiscali applicabili all’energia elettrica erogata da impianti di terra, la presente decisione cesserà di applicarsi il giorno dell’entrata in vigore delle disposizioni in questione. Articolo 3 Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2020 Per il Consiglio Il presidente M. ROTH ( 1 ) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51 . ( 2 ) Decisione di esecuzione 2014/725/UE del Consiglio, del 14 ottobre 2014, che autorizza la Svezia ad applicare sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un’aliquota di imposta ridotta a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE ( GU L 301 del 21.10.2014, pag. 27 ).

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 1674/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La normativa riguarda deroghe fiscali, tassazione dell'energia elettrica e agevolazioni ambientali secondo la direttiva 2003/96/CE. Commercialisti e consulenti fiscali che operano nel settore portuale e marittimo devono considerare questa autorizzazione per la corretta applicazione delle aliquote ridotte, il rispetto dei minimi di tassazione e la compatibilità con le norme sugli aiuti di Stato dell'Unione europea.

Normative correlate

Legge 153/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Regolamento UE 1928/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1928 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1926/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1926 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1904/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1904 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1929/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1929 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1914/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1914 della Commissione, del 5 agosto 2026, …
Legge 139/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Regolamento UE 1930/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1930 della Commissione, del 4 agosto 2026, …

Altre normative del 2020

Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero – Soggetti che han… Interpello AdE 78 Superbonus – immodificabilità opzione cessione del credito/sconto in fattura ex articolo … Interpello AdE 34 Interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici – Articolo 119, comma 8–ter… Risoluzione AdE 34 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e “F24 enti pubbl… Risoluzione AdE 3 Il termine per il trasferimento della residenza per l'acquisto della ''prima casa'' ogget… Interpello AdE 23 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta… Risoluzione AdE 178 Accertamento dei cambi delle valute estere riferiti al mese di luglio 2020 Provvedimento AdE 2624563 Cambi valute estere del mese di maggio 2020 Provvedimento AdE 2522870

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1967 della Commissione, del 3 settembre 2026, che modif… 1967/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026, relativa… 1973/2026 Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posizione da ad… 1966/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, che modific… 1958/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, che modific… 1956/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, che modific… 1955/2026
Vedi tutti i Decisione UE →