Decisione UE In vigore Imposte Indirette

Decisione UE 1573/2020

Decisione (UE) 2020/1573 della Commissione del 28 ottobre 2020 recante modifica della decisione (UE) 2020/491 relativa all’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA concesse all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 nel corso del 2020 notificata con il numero C(2020) 7511

Pubblicato: 28/10/2020 In vigore dal: 28/10/2020 Documento ufficiale

Quali merci beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali e dall'IVA secondo la Decisione UE 2020/1573 e fino a quando?

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La Decisione UE 2020/1573 modifica la precedente Decisione UE 2020/491 prorogando l'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA per le merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19. Si applica a medicinali, attrezzature mediche e dispositivi di protezione individuale importati da organizzazioni pubbliche o autorizzate dalle competenti autorità degli Stati membri. La proroga estende il periodo di applicazione fino al 30 aprile 2021 per gli Stati membri dell'UE, mentre per il Regno Unito l'esenzione rimane valida solo fino al 31 dicembre 2020, in considerazione della fine del periodo di transizione post-Brexit. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni relative alle importazioni effettuate entro il 31 agosto 2021 (il Regno Unito entro il 30 aprile 2021). Questa misura è stata ritenuta necessaria poiché le statistiche commerciali dimostravano che le importazioni di tali beni rimanevano elevate e gli Stati membri continuavano a registrare carenze di merci anti-COVID.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2020/1573 della Commissione del 28 ottobre 2020 recante modifica della decisione (UE) 2020/491 relativa all’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA concesse all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 nel corso del 2020 [notificata con il numero C(2020) 7511] EN: Commission Decision (EU) 2020/1573 of 28 October 2020 amending Decision (EU) 2020/491 on relief from import duties and VAT exemption on importation granted for goods needed to combat the effects of the COVID-19 outbreak during 2020 (notified under document C(2020) 7511)

Testo normativo

29.10.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 359/8 DECISIONE (UE) 2020/1573 DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 2020 recante modifica della decisione (UE) 2020/491 relativa all’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA concesse all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 nel corso del 2020 [notificata con il numero C(2020) 7511] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni ( 1 ) , in particolare l’articolo 53, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 131 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ( 2 ) , in particolare l’articolo 76, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 131 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, considerando quanto segue: (1) La decisione (UE) 2020/491 della Commissione ( 3 ) , modificata dalla decisione (UE) 2020/1101 della Commissione ( 4 ) , concede l’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’imposta sul valore aggiunto («IVA») all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 fino al 31 ottobre 2020. (2) Il 29 settembre 2020 la Commissione ha consultato gli Stati membri e il Regno Unito a norma del considerando 5 della decisione (UE) 2020/491, onde determinare se fosse necessaria una proroga dell’esenzione, e in esito alla consultazione gli Stati membri hanno chiesto la proroga. (3) Il Regno Unito ha chiesto la proroga della decisione (UE) 2020/491 fino alla fine del periodo di transizione. Le disposizioni della normativa dell’Unione relative all’esenzione dai dazi all’importazione e dall’IVA sulle importazioni di beni, a norma dell’articolo 5, paragrafi 3 e 4, e dell’articolo 8 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord a decorrere dalla fine del periodo di transizione. Tuttavia il Regno Unito non ha chiesto l’esenzione dai dazi all’importazione e dall’IVA sulle merci importate verso l’Irlanda del Nord. Pertanto la proroga della decisione (UE) 2020/491 dovrebbe applicarsi al Regno Unito solo fino alla fine del periodo di transizione a norma dell’articolo 127, paragrafo 1, dell’accordo di recesso. (4) Le importazioni effettuate dagli Stati membri nell’ambito della decisione (UE) 2020/491 sono state utili, in quanto hanno consentito alle organizzazioni pubbliche o alle organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri l’accesso a medicinali, attrezzature mediche e dispositivi di protezione individuale, per cui vi è una carenza. Le statistiche del commercio relative a dette merci dimostrano che tali importazioni restano tuttora elevate. Poiché il numero di infezioni da COVID-19 negli Stati membri comporta ancora rischi per la salute pubblica e poiché negli Stati membri si registrano ancora carenze di merci destinate a contrastare la pandemia di COVID-19, è necessario prorogare il periodo di applicazione di cui alla decisione (UE) 2020/491. (5) Al fine di consentire una comunicazione corretta da parte degli Stati membri in merito agli obblighi derivanti dalla decisione (UE) 2020/491, è opportuno prorogare il termine di cui all’articolo 2 della suddetta decisione. È opportuno adeguare il termine per la presentazione della comunicazione per il Regno Unito al fine di tenere conto di un’applicazione più breve dell’esenzione. (6) Il 14 ottobre 2020 gli Stati membri sono stati consultati in merito alla proroga richiesta conformemente a quanto disposto all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e all’articolo 53 della direttiva 2009/132/CE. (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2020/491, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione (UE) 2020/491 è così modificata: (1) l’articolo 2 è così modificato: a) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «Entro e non oltre il 31 agosto 2021 gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:»; b) è aggiunto il seguente secondo comma: «Il Regno Unito comunica alla Commissione le informazioni di cui al primo comma entro e non oltre il 30 aprile 2021.»; (2) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: « Articolo 3 L’articolo 1 si applica alle importazioni effettuate dal 30 gennaio 2020 al 30 aprile 2021. Tuttavia, per quanto riguarda le importazioni effettuate verso il Regno Unito, l’articolo 1 si applica dal 30 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.». Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2020 Per la Commissione Paolo GENTILONI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5 . ( 2 ) GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23 . ( 3 ) Decisione (UE) 2020/491 della Commissione, del 3 aprile 2020, relativa all’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA concesse all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 nel corso del 2020 ( GU L 103 del 3.4.2020, pag. 1 ). ( 4 ) Decisione (UE) 2020/1101 della Commissione, del 23 luglio 2020, recante modifica della decisione (UE) 2020/491 relativa all’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA concesse all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 nel corso del 2020 ( GU L 241 del 27.7.2020, pag. 36 ).

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La Decisione UE 2020/1573 riguarda l'esenzione doganale e l'esenzione IVA su importazioni di beni sanitari, operando nel contesto della normativa comunitaria su franchigie doganali (Regolamento CE 1186/2009) e sulla tassazione del valore aggiunto (Direttiva 2009/132/CE). È rilevante per importatori, organizzazioni sanitarie pubbliche e private, e per chi gestisce la compliance doganale e fiscale su importazioni di dispositivi medici e farmaci durante emergenze sanitarie.

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