Decisione UE In vigore Imposte Indirette

Decisione UE 0491/2020

Decisione (UE) 2020/491 della Commissione del 3 aprile 2020 relativa all’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA concesse all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid‐19 nel corso del 2020 notificata con il numero C(2020) 2146

Pubblicato: 03/04/2020 In vigore dal: 03/04/2020 Documento ufficiale

Quali merci possono essere importate in esenzione da dazi doganali e IVA durante l'emergenza Covid-19 secondo la Decisione UE 2020/491?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/491 del 3 aprile 2020 ha stabilito un regime straordinario di esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA per le merci necessarie a contrastare la pandemia di Covid-19. L'esenzione si applica alle importazioni effettuate dal 30 gennaio 2020 al 31 luglio 2020 e riguarda merci destinate a essere distribuite gratuitamente o messe a disposizione di persone colpite, a rischio di contagio o impegnate nella lotta contro il virus. Le merci devono essere importate da organizzazioni pubbliche, enti statali, organismi pubblici, organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri, oppure da unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità operative. La normativa richiede che gli Stati membri comunichino alla Commissione entro il 30 novembre 2020 l'elenco delle organizzazioni autorizzate, la natura e i quantitativi delle merci importate in esenzione, nonché i provvedimenti adottati per garantire che le merci non siano destinate ad usi diversi dal contrasto alla pandemia.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2020/491 della Commissione del 3 aprile 2020 relativa all’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA concesse all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid‐19 nel corso del 2020 [notificata con il numero C(2020) 2146] EN: Commission Decision (EU) 2020/491 of 3 April 2020 on relief from import duties and VAT exemption on importation granted for goods needed to combat the effects of the COVID-19 outbreak during 2020 (notified under document C(2020) 2146)

Testo normativo

3.4.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea LI 103/1 DECISIONE (UE) 2020/491 DELLA COMMISSIONE del 3 aprile 2020 relativa all’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA concesse all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid‐19 nel corso del 2020 [notificata con il numero C(2020) 2146] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni ( 1 ) , in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 131 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ( 2 ) , in particolare l’articolo 76, primo paragrafo, in combinato disposto con l’articolo 131 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, considerando quanto segue: (1) Il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato l’insorgenza di Covid-19 un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. L’11 marzo 2020 l’OMS ha dichiarato l’insorgenza di Covid-19 una pandemia. La pandemia ha ora provocato casi di infezione in tutti gli Stati membri. Poiché il numero di casi registra una crescita allarmante e a causa della mancanza di mezzi per contrastare la pandemia di Covid-19, numerosi Stati membri hanno dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale. (2) Al fine di contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19, sono state presentate domande dall’Italia il 19 marzo 2020, dalla Francia il 21 marzo 2020, dalla Germania e dalla Spagna il 23 marzo 2020, da Austria, Cechia, Cipro, Croazia, Estonia, Grecia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Slovenia il 24 marzo 2020, da Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Regno Unito, Romania, Slovacchia e Ungheria il 25 marzo 2020, dalla Svezia e da Malta il 26 marzo 2020, intese a chiedere l’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per le merci importate. (3) La pandemia di Covid-19 e le difficilissime sfide che comporta costituiscono una catastrofe ai sensi del capo XVII, sezione C, del regolamento (CE) n. 1186/2009 e del capo 4, titolo VIII, della direttiva 2009/132/CE. È pertanto opportuno concedere un’esenzione dai dazi doganali all’importazione applicabili alle merci importate ai fini di cui all’articolo 74 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabile alle merci importate ai fini di cui all’articolo 51 della direttiva 2009/132/CE. (4) È necessario che gli Stati membri informino la Commissione in merito alla natura e ai quantitativi delle varie merci ammesse in esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA per contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19, alle organizzazioni autorizzate a distribuire o mettere a disposizione tali merci e ai provvedimenti adottati per impedire che le merci in questione siano destinate ad usi diversi dal contrasto agli effetti dell’epidemia. (5) Tenuto conto delle difficilissime sfide che gli Stati membri devono affrontare, si dovrebbe concedere l’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA per le importazioni effettuate a decorrere dal 30 gennaio 2020. L’esenzione dovrebbe rimanere in vigore fino al 31 luglio 2020. Prima della fine di detto periodo, la situazione sarà riesaminata e se del caso, in consultazione con gli Stati membri, il periodo potrà essere prorogato. (6) Il 26 marzo 2020 gli Stati membri sono stati consultati conformemente a quanto disposto all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e all’articolo 53 della direttiva 2009/132/CE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   Le merci sono ammesse in esenzione dai dazi doganali all’importazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2009/132/CE, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: (a) le merci sono destinate ad uno dei seguenti usi: (i) distribuzione gratuita da parte degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c) alle persone colpite o a rischio di contrarre la Covid-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di Covid-19; (ii) messa a disposizione gratuita alle persone colpite o a rischio di contrarre la Covid-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di Covid-19, laddove le merci restano di proprietà degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c); (b) le merci soddisfano i requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e agli articoli 52, 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE; (c) le merci sono importate per l’immissione in libera pratica da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da o per conto di organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri. 2.   Le merci sono inoltre ammesse in esenzione dai dazi doganali all’importazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall’IVA sull’importazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE, se sono importate per l’immissione in libera pratica da o per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle persone colpite o a rischio di contrarre la Covid-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di Covid-19. Articolo 2 Entro e non oltre il 30 novembre 2020 gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni: (a) un elenco delle organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c); (b) informazioni concernenti la natura e i quantitativi delle varie merci ammesse in esenzione dai dazi doganali all’importazione e in esenzione dall’IVA a norma dell’articolo 1; (c) i provvedimenti adottati per garantire l’osservanza degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e degli articoli 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE in relazione alle merci che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione. Articolo 3 L’articolo 1 si applica alle importazioni effettuate dal 30 gennaio 2020 al 31 luglio 2020. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2020 Per la Commissione Paolo GENTILONI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5 . ( 2 ) GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23 .

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