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Legge
Legge 170/2026
Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonche' in materia di formazione superiore e ricerca. (26G00190)
DECRETO-LEGGE n. 170/2026
# DECRETO-LEGGE 30 settembre 2026, n. 170
## Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico
2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero
dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione
degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonche' in materia
di formazione superiore e ricerca. (26G00190)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 33 , 77 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 , recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 , recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 , recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell' articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107 »; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 , recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell' articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 »; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 , recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell' articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107 »; Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 , recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 , recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»; Vista la legge 8 agosto 2024, n. 121 , recante «Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale»; Visto il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50 , recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione»; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni per il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare oltre il 31 dicembre 2026 le misure assunzionali a favore dei giovani laureati e dei diplomati ITS Accademy disciplinate dall' articolo 3-ter, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 , e che a tal fine le pubbliche amministrazioni devono pianificare tali assunzioni nel trimestre precedente alla scadenza del predetto termine; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare l'efficace prosecuzione delle attività delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri di supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'azione strategica del Governo in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare interventi per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare interventi per la prevenzione del disagio giovanile in ambito scolastico; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di facilitare e rafforzare la partecipazione ai progetti finanziati dalle Azioni di mobilità Marie Skłodowska Curie (MSCA) e la partecipazione del sistema nazionale della ricerca ai partenariati europei nell'ambito di Horizon Europe 2021-2027 e a sostenere iniziative di ricerca e innovazione coerenti con gli obiettivi del Piano Mattei per l'Africa nonchè valorizzare il personale tecnico amministrativo delle Università; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2026; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la Pubblica amministrazione e per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Misure urgenti per garantire il sostegno didattico agli alunni con disabilità 1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7, comma 2, relativo al Piano educativo individualizzato: 1) alla lettera d), le parole: «compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe» sono soppresse; 2) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe;»; 3) alla lettera g) le parole: «è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter;» sono sostituite dalle seguenti: «per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro e non oltre il 15 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro e non oltre le prime due settimane del mese di ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;»; 4) dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo restando l'aggiornamento dei profili di cui alle lettere c), d), e), f) e h), è valutato, in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno previsto nell'anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona. In occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonchè in presenza di nuove e sopravvenute condizioni della persona, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera d), ovvero in presenza di diverse condizioni di contesto rilevanti ai sensi della lettera g), terzo periodo, il PEI è aggiornato, anche ai fini della definizione, limitatamente a tale passaggio, del numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe; b) all'articolo 10, comma 2, relativo all'individuazione e assegnazione delle misure di sostegno la parola: «assegna» è sostituita dalla seguente: «attribuisce». 2. All' articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , relativo ai gruppi per l'inclusione scolastica, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente: «11-bis. Il PEI può essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione anche in assenza di una delle componenti previste, purchè regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione, fermo quanto disposto dall' articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 .».
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