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Legge
Agevolazioni
Legge 162/2026
Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonche' in materia fiscale. (26G00181)
Quali sono le misure di riduzione dell'accisa sul gasolio e quali periodi di applicazione prevede il Decreto-Legge 162/2026?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 162/2026 interviene sulla rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante in due fasi temporali distinte, al fine di contenere gli effetti dell'aumento eccezionale dei prezzi dei prodotti energetici. Dal 18 al 25 settembre 2026, l'accisa è fissata a 572,90 euro per mille litri, mentre dal 26 settembre al 5 ottobre 2026 sale a 622,90 euro per mille litri. La norma riguarda direttamente le imprese di autotrasporto e tutti gli operatori che utilizzano gasolio come carburante, nonché i produttori di carburanti alternativi come HVO e biodiesel, che beneficiano della medesima aliquota ridotta nel primo periodo. Le misure comportano oneri complessivi di 111,8 milioni di euro per il 2026 e 1,2 milioni per il 2028, finanziati attraverso i meccanismi di copertura previsti dall'articolo 7 del decreto. Inoltre, il provvedimento estende da settembre a ottobre 2026 le misure di sostegno all'autotrasporto già previste dal Decreto-Legge 33/2026, incrementando l'autorizzazione di spesa di ulteriori 21,2 milioni di euro.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 17 settembre 2026, n. 162
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 162/2026
# DECRETO-LEGGE 17 settembre 2026, n. 162
## Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento
degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei
carburanti, nonche' in materia fiscale. (26G00181)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti e ulteriori misure in materia fiscale; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti per la promozione del diritto allo studio e per assicurare l'equilibrio di bilancio della Fondazione «Milano-Cortina 2026»; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2026; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'università e della ricerca; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto 1. In considerazione del perdurare dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , è rideterminata: a) dal 18 settembre 2026 e fino al 25 settembre 2026, nella misura di 572,90 euro per mille litri; b) dal 26 settembre 2026 e fino al 5 ottobre 2026, nella misura di 622,90 euro per mille litri. 2. Per il periodo di cui al comma 1, lettera a), l'aliquota di accisa di cui all' articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43 , applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall' articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , è rideterminata nella misura di 572,90 euro per mille litri. 3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 111,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 7. 4. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79 , le parole: «da marzo a settembre» sono sostituite dalle seguenti: «da marzo a ottobre». Per le finalità di cui al primo periodo, l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79 , come modificata dall' articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157 , è ulteriormente incrementata di 21,2 milioni di euro per l'anno 2026. 5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 21,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.
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Il Decreto-Legge 162/2026 disciplina l'accisa su gasolio e carburanti alternativi secondo il Testo Unico delle imposte sulla produzione e sui consumi (D.Lgs. 504/1995), interessando direttamente il settore dell'autotrasporto e le imprese che operano con carburanti HVO e biodiesel. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare l'impatto sulla deducibilità dei costi di carburante, sulle aliquote IVA correlate e sulla gestione contabile delle variazioni di accisa nel periodo settembre-ottobre 2026.
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